Agenzia per i contratti pubblici – ACP - Stazione unica appaltante LavoriGara Telematica004959/2013

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

(In aggiudicazione)
Affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 17, comma 3 e dell’art. 153, commi 1-14, del d.lgs. 163/2006, e art. 6 LP 17/1993 e norme collegate della concessione avente ad oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano.
Tipo di appalto:
Lavori
Settore:
Ordinario
Modalità di realizzazione:
Finanza di progetto
Tipo di procedura:
Procedura aperta
Modalità di esecuzione:
Telematica (online)
Svolgimento della gara:
Gara in Busta Chiusa
Data di pubblicazione:
15/07/2013 09:24
Esclusione:
Sì, per art. 17 D.Lgs. 163/2006
Procedura di scelta del contraente:
Procedura aperta

Informazioni aggiuntive

Tipo di prestazione:
Progettazione ed esecuzione (su progetto definitivo)

Categorie

  • OG01. Edifici civili e industriali ( VIII )

Criteri di partecipazione ed economici

Obbligo a partecipare a tutti i lotti:
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa (Proporzionalità inversa)
Dinamica:
Ribasso in valuta ( Euro )
Decimali:
2

Lotti

#OggettoCIGImportoAllegatiRichiestePunti prezzoPunti qualità
1AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO5235425960€ 63.579.147,500830,0070,00

Richieste d'invio documentazione

# Documento Tipo richiesta Note
1 Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio Amministrativa Facoltativo (zero o un documento ammessi)
Invio telematico con firma digitale
Invio congiunto
2 ALLEGATO A - Domanda di partecipazione Amministrativa Obbligatorio (un solo documento ammesso)
Invio telematico con firma digitale
Invio disgiunto

Documentazione allegata

# Documento
1 Linee guida schema convenzione
2 ANGABEN JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
3 benefit sharing DE
4 Benefit sharing
5 indicazioni per appalto nuovo carcere
6 linee guida per il PEF
7 Richtlinien für die Abfassung des Vereinbarungsmuster
8 disciplinare di gara
9 Wiedergabe des Textes der Bekanntmachung
10 Download Documento Bando di gara (141,39 KB)
11 Download Documento Auftragsbekanntmachung (147,11 KB)
12 Riproduzione del testo del bando di gara
13 Projektrichtlinien
14 Richtlinien zur Erstellung des Wirtschafts- und Finanzplans
15 Ausschreibungsbedingungen
16 Convenzione con delibera
17 Linee per la progettazione

Date

Inizio ricezione offerte:
15/07/2013 09:25:00
Fine ricezione offerte:
20/12/2013 12:00:00
Documentazione disponibile fino a: 20/12/2013 12:00

Comunicazioni della Stazione Appaltante

# Comunicazioni
1

Pubblicata il 24/09/2013 08:53

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Mit Bezug auf die Mitteilung vom 18/09/2013 10:23 folgt der deutsche Text:

In riferimento alla comunicazione dd. 18/09/2013 10:23 segue il testo in tedesco:

(i) In Bezug auf den in den Wettbewerbsbestimmungen geregelten verpflichtenden Lokalaugenschein. Im Besonderen wird nachgefragt ob diese Lokalaugenschein zu beliebigem Zeitpunkt, ohne Information der Ausschreibungsbehörde und in diesem Sinne auch ohne Ausstellung einer Bescheinigung zum Lokalaugenschein abgehalten werden kann.

(ii) In Bezug auf die Teilnahmevoraussetzungen gemäß Punkt III.1.3 Bst. c) der Ausschreibungsbedingungen. Im Speziellen wird angefragt ob die Werte in der Tabelle unter der Überschrift „importi di lavori di progetto“ als Mindestvoraussetzung gelten oder ob die Werte „1 bis 2 mal“ aufgewertet werden müssen, wie das im Art. 263, Abs. 1, Bst,. b) des DPR 207/2010 geregelt ist. In diesem Falle wird um Angabe des Multiplikationsfaktors gebeten.

(iii) In Bezug auf die Teilnahmevoraussetzungen für die Projektierung gemäß Punkt III.1.3 Bst. d) der Ausschreibungsbedingungen. Im Speziellen wird angefragt ob der Betrag der beiden Spitzenleistungen im Ausmaß von 40% der angegebenen Werte wie im Art. 263, Abs. 1, Bst,. c) des DPR 207/2010 definiert als Gesamtwert angesehen werden muss oder ob jeder der beiden Spitzenleistungen 40% erreichen muss.

(iv) In Bezug auf die Teilnahmevoraussetzungen für die Projektierung gemäß Punkt III.1.3 Bst. e) der Ausschreibungsbedingungen. Im Speziellen wird angefragt ob der Wet für den Mittelwert des Personals von 10 Einheiten als Mindestvoraussetzung gelten gilt oder ob die Werte „2 bis 3 mal“ aufgewertet werden müssen, wie das im Art. 263, Abs. 1, Bst,. b) des DPR 207/2010 geregelt ist. In diesem Falle wird um Angabe des Multiplikationsfaktors gebeten.

Antworten

Da das Gelände frei zugänglich ist wird bestätigt, dass der Lokalaugenschein ohne Begleitung und ohne Meldung an die Ausschreibungsstelle zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen kann. Es muss auch keine spezielle Bestätigung zum erfolgten Lokalaugenschein vorgelegt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Erklärung im Sinne von Art. 106 des DPR 207/2010gemäß Punkt 11.1 n. 8 der Wettbewerbsbedingungen notwendig ist, wo der Wettbewerbsteilnehmer erklärt dass er die Wettbewerbsdokumentation inklusive Kostenberechnungen geprüft hat, dass er vor Ort war und alle lokalen Bedingungen in sein Angebot mit einbezogen hat. Dieselbe Erklärung muss auch die Bereitstellung der notwendigen Arbeitskräfte und Maschinen enthalten.

Es wird bestätigt, dass im Sinne der „lex specialis“ die Ausführung von Dienstleistungen im vergangenen 10-Jahreszeitraum gemäß Art. 252 des DPR 207/2010 bezogen auf Projekte deren Klassen und Kategorien sich auf die auszuführenden Arbeiten beziehen für Beträge der zu vergebenden Arbeiten (in diesem sinne wurde der Multiplikationsfaktor 1 gemäß Art. 263, Abs. 1, Bst,. b) des DPR 207/2010 verwendet) nachgewiesen werden muss. Die nachzuweisenden Werte entsprechen der Tabelle gemäß Punkt III 1.3 Bst. c) der Ausschreibung und sind als Betrag der projektierten Arbeiten zu verstehen.

Es wird bestätigt, dass im Sinne der „lex specialis“ die Ausführung von 2 Dienstleistungen im vergangenen 10-Jahreszeitraum im Ausmaß von 40% gemäß Art. 252 des DPR 207/2010 bezogen auf Projekte deren Klassen und Kategorien sich auf die auszuführenden Arbeiten beziehen für Beträge der zu vergebenden Arbeiten (gemäß Punkt III 1.3 Bst. c) der Ausschreibung) nachgewiesen werden müssen. Die 40% verstehen sich als Summe der beiden Spitzenleistungen. und sind als Betrag der projektierten Arbeiten zu verstehen.

Im Sinne von Punkt III 3.1 Bst. e) der Ausschreibung müssen die Wettbewerber als Mindestvoraussetzung zur Teilnahme einen Mittelwert des Personalstandes von 10 Einheiten bezogen auf die letzten 3 Jahre vor Veröffentlichung des Wettbewerbes nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

für den RUP

Dr. Sandra Zampedri

2

Pubblicata il 01/10/2013 08:38

038/2013 PENINTENZIARIO DI BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Richtigstellung 26.09.2013 --- Rettifica 26/09/2013

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

Download Allegato comunicazione-t50327i0a6190e16797_3.pdf
Download Allegato comunicazione-t50327i0a6190e16797_4.pdf
Download Allegato comunicazione-t50327i0a6190e16797_5.pdf
3

Pubblicata il 15/10/2013 08:34

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Domanda n.

Un’impresa ha posto il seguente quesito:

Con riferimento a quanto prescritto al punto 11.3 (pag. 7) del Bando di gara:

"Nel caso in cui il soggetto progettista sia costituito da un raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all'art. 90 comma 1 del d.lgs 163/06 i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria deve comunque possedere una percentuale del 50%, mentre la restante percentuale deve essere garantita dalle mandati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, e ove sia in possesso di requisiti superiori alla predetta percentuale, partecipa comunque nella misura del 50%”,

e alla luce anche di quanto stabilito dall'art. 275 comma 2 del DPR 207/10 che recita

"Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria",

nel caso di partecipazione di due progettisti partecipanti in raggruppamento e visto il limite massimo di partecipazione al 50% per la mandataria, sarebbe impossibile per la mandataria partecipare al raggruppamento e di conseguenza eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

Si chiede pertanto di voler chiarire quanto illustrato.

Risposta:

A seguito della modifica dell’art. 37, co. 13, del d.lgs. 163/2006 ad opera del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni con legge 135/2012, il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione trova applicazione esclusivamente nell’ambito dei lavori, non in relazione a servizi e forniture.

Dunque, se il raggruppamento dei progettisti fosse formato da soli due soggetti, sarà necessario che la mandataria possieda i requisiti in misura maggioritaria e che dichiari di eseguire la maggioranza delle prestazioni, ma ciò non esclude che i soggetti possano partecipare al raggruppamento nella misura del 50% ciascuno.

Anfrage Nr.

Ein Unternehmen hat folgende Frage gestellt:

Hinsichtlich der Vorschrift gemäß Punkt 11.3 (Seite 7) der Ausschreibung, die folgendermaßen lautet:

„Handelt es sich beim Planer um eine aus Freiberuflern bestehende Bietergemeinschaft müssen laut Art.

90 Abs. 1 GvD Nr. 163/06, die Voraussetzungen gemäß Buchst. b) und c) gemeinschaftlich von der Bietergemeinschaft erfüllt werden. Das federführende Unternehmen

muss jedenfalls einen Anteil von 50 % erfüllen, während der restliche Anteil von den teilnehmenden Unternehmen garantiert werden muss. Das federführende Unternehmen muss die Voraussetzungen jedenfalls in mehrheitlichem Anteil erfüllen und sofern es im Besitz von Voraussetzungen über dem genannten Anteil ist, beteiligt es sich jedenfalls im Ausmaß von 50“;

und in Bezug auf die Bestimmung gemäß Art. 275 Absatz 2 des DPR 207/10 die besagt:

„Für die Subjekte laut Art. 34, Absatz 1, Buchst. d), e) f) und f-bis) des Kodex für die öffentlichen Verträge, bestimmt die Ausschreibung die wirtschaftlich- finanziellen und die technisch organisatorischen Voraussetzungen die für den einzelnen Bewerber notwendig sind für die Beteiligung am Wettbewerb als auch das eventuelle Ausmaß derselben. Das federführende Unternehmen muss auf jeden Fall die Voraussetzungen für die Durchführung des mehrheitlichen Anteils besitzen“

stellt sich das Problem, dass es im Falle der Beteiligung von zwei Projektanten mittels Bietergemeinschaft, aufgrund der Höchstgrenze von 50% für das federführenden Subjekt es für dieses unmöglich ist sich zu beteiligen und gleichzeitig den mehrheitlichen Anteil der Leistungen durchzuführen.

Es wird daher ersucht obige Aussagen zu erläutern.

Antwort:

Infolge der Abänderung des Art. 37, Absatz 13 des GVD 163/2006 aufgrund vom GD 95/2012 umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz 135/2012, findet der Grundsatz, dass die auszuführenden Leistungen der anteilmäßigen Beteiligung an der Bietergemeinschaft entsprechen muss, einzig und allein bei der Durchführung von Arbeiten Anwendung und nicht im Rahmen der Dienstleistungen und Lieferungen.

Bei Bietergemeinschaften, die sich aus zwei Subjekten zusammensetzt, ist es daher notwendig, dass das federführende Subjekt die Voraussetzungen im Ausmaß des mehrheitlichen Anteils besitzt und erklärt, dass von ihm der mehrheitliche Teil der Leistungen durchgeführt wird. Dies schließt allerdings nicht aus, dass die beiden Subjekte an der Bietergemeinschaft je zu 50% beteiligt sein können.

Mit freundlichen Grüßen

Für den RUP

Dr. Sandra Zampedri

4

Pubblicata il 22/10/2013 09:35

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito n. ...

Un’impresa ha posto i seguenti quesiti:

1)Se vada confermata la disposizione del disciplinare di gara (pag. 16) che richiede di inserire nel contenuto dell’offerta tecnico qualitativa un “Calcolo sommario dei costi con elenco dettagliato delle categorie di lavoro” e di un “Elenco prestazioni e prezzi unitari con riferimento al prezzario provinciale” nonostante il medesimo disciplinare (pag. 17) stabilisca che “a pena di esclusione dalla gara, l’Offerta tecnico-qualitativa non deve contenere riferimenti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico-finanziario (es. prezzi, canoni, tariffe, durata della concessione, etc)”;

2)Con riferimento alla redazione dell’offerta tecnica, se per “cartella” deve intendersi una pagina in formato A4 scritta solo su una facciata.

Risposta:

1)Si conferma la prescrizione contenuta nel Disciplinare di gara, paragrafo 11.2, punto 3, che richiede di inserire nel contenuto dell’offerta tecnico qualitativa, quali elaborati costituenti il progetto preliminare, un “Calcolo sommario dei costi con elenco dettagliato delle categorie di lavoro” e di un “Elenco prestazioni e prezzi unitari con riferimento al prezzario provinciale”. Tali elaborati non inficiano, infatti, la segretezza dell’offerta economica. Il divieto di inserire riferimenti quantitativi nell’Offerta tecnico-qualitativa, di cui al disciplinare di gara (pag. 17), deve essere riferito unicamente a quegli elementi che fanno parte dell’offerta economica o che comunque consentano di ricostruire complessivamente la stessa;

2)Si conferma che per “cartella” deve intendersi una pagina in formato A4 scritta solo su una facciata.

Cordiali saluti

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

Anfrage Nr.

Ein Unternehmen hat folgende Fragen gestellt:

1.Ob die Bestimmung der Ausschreibungsbedingungen (Seite 16), die vorsieht, dass das technische Angebot eine „zusammenfassende Berechnung der Kosten mit detaillierter Liste der Arbeitskategorien“ und eine „Liste der Leistungen und Einzelpreise unter Bezugnahme auf das Landespreisverzeichnis“ enthalten muss, bestätigt wird, unabhängig davon, dass dieselben Ausschreibungsbedingungen vorsehen, dass „bei anderweitigem Ausschluss aus dem Wettbewerb das technisch-qualitative Angebot keine Verweise auf die quantitativen Aspekte enthalten darf, die ausschließlich im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführt sein dürfen (z.B. Preise, Gebühren, Tarife, Konzessionsdauer usw.)“;

2.in Bezug auf die Erstellung des technischen Angebote, ob als „Seite“ eine einzige Seite im Format A4 zu verstehen ist.

Antwort:

1.Die Vorschrift laut Punkt 11.2. der Ausschreibungsbedingungen wonach das technische qualitative Angebot als Projektunterlagen für das Vorprojekt eine „zusammenfassende Berechnung der Kosten mit detaillierter Liste der Arbeitskategorien“ und eine „Liste der Leistungen und Einzelpreise unter Bezugnahme auf das Landespreisverzeichnis“ enthalten muss, wird bestätigt. Diese Unterlagen verletzten nicht die Geheimhaltung des wirtschaftlichen Angebotes. Das Verbot laut Ausschreibungsbedingen (Seite 17) quantitative Elemente im technisch – qualitativen Angebot einzufügen, betrifft einzig und allein jene Elemente, die Teil des wirtschaftlichen Angebotes sind oder die es auf jeden Fall ermöglichen das wirtschaftliche Angebot zu rekonstruieren.

2.Als „Seite“ ist eine einzige Seite im A4 Format zu verstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den RUP

Dr. Sandra Zampedri

5

Pubblicata il 22/10/2013 09:42

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito n. ...

Un’impresa - dopo aver rilevato che sussisterebbe una contraddizione tra la disposizione di cui al Disciplinare di Gara, paragrafo 11.1 “Contenuto dell’offerta”, punto 9, secondo la quale “l’offerta tecnica non deve contenere elementi quantitativi (economici), pena l’esclusione” e la disposizione di cui al paragrafo 11.2 “Offerta tecnico-qualitativa”, punto 3, che ricomprende tra contenuti dell’offerta tecnico-qualitativa, un “Calcolo sommario dei costi con elenco dettagliato delle categorie di lavoro” e di un “Elenco prestazioni e prezzi unitari con riferimento al prezzario provinciale” - chiede di chiarire come procedere.

Risposta:

Come già evidenziato in un precedente chiarimento, i richiesti documenti allegati al progetto non inficiano la segretezza dell’offerta economica, per cui è corretto il loro inserimento all’interno dell’offerta tecnica.

Cordiali saluti

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

Anfrage Nr.:

Ein Unternehmen wirft den Widerspruch auf zwischen der Bestimmung laut Punkt 11.1 der Ausschreibungsbedingungen „Inhalt des Angebotes“ und Punkt 9 laut welchem“ das technische Angebot keine quantitativen (wirtschaftlichen) Elemente, bei sonstigem Ausschluss“ enthalten darf und der Bestimmung laut Punkt 11.2. der Ausschreibungsbedingungen „Technisch -Qualitativen Angebot“, Punkt 3, die vorsieht, dass das technisch qualitative Angebot eine „zusammenfassende Berechnung der Kosten mit detaillierter Liste der Arbeitskategorien“ und eine „Liste der Leistungen und Einzelpreise unter Bezugnahme auf das Landespreisverzeichnis“ enthalten muss und ersucht um Klärung.

Antwort:

Wie bereits in der vorangehenden Antwort präzisiert, verletzt die Bestimmung über die Unterlagen, die dem Projekt beizufügen sind, nicht die Geheimhaltung des wirtschaftlichen Angebotes und daher ist es korrekt, dass die besagten Unterlagen dem technischen Angebot beizufügen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Für den RUP

Dr. Sandra Zampedri

11-15 di 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Succ. Fine

Chiarimenti

# Chiarimenti
1

Pubblicata il 22/08/2013 14:42

Domanda

Quesito:

Un’impresa chiede chiarimenti in merito alla richiesta dell’Abilitazione Preventiva per la partecipazione alla gara. In particolare chiede:

- se, sulla base delle istruzioni contenute sul sito www.sicurezzanazionale.gov.it, possa accedersi all’interpretazione per cui non è necessario possedere né produrre alcun tipo di abilitazione di sicurezza per poter partecipare alla gara stessa;

- per quali soggetti vada richiesta l’abilitazione temporanea di sicurezza ai fini dell’ottenimento dell’Abilitazione Preventiva.

Frage:

In Bezug auf den präventiven Sicherheitsnachweis zur Beteiligung am Wettbewerb beantragt ein Unternehmen die Klärung folgender Fragen:

 ob die Anweisungen, die über den Link www.sicurezzanazionale.gov.it, abrufbar sind, bedeuten können, dass es für die Teilnahme am Wettbewerb nicht notwendig ist, einen Sicherheitsnachweis welcher Art auch immer zu besitzen oder vorzulegen;

 welche Rechtssubjekte einen einstweiligen Sicherheitsnachweis beantragen müssen, um später den präventiven Sicherheitsnachweis zu erhalten.

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Risposta:

Il DPCM 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate) è estremamente chiaro sull’ambito di applicazione della disciplina dell’Abilitazione Preventiva e del Nulla Osta di Sicurezza. In particolare:

a) l’art. 1, lett. aa), espressamente definisce l’Abilitazione Preventiva (AP) come «il provvedimento che consente all’operatore economico la partecipazione a gare d’appalto o a procedure finalizzate all’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza»;

b) l’art. 1, lett. bb), espressamente definisce il Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI) come «il provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto finalizzate all’affidamento di contratti classificati o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza […]»;

c) l’art. 40 stabilisce che agli operatori economici è richiesta l’Abilitazione Preventiva (AP) «per partecipare a gare d’appalto o procedure per l’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza».

Alla luce di ciò, è pacifico che per la gara in oggetto, per il cui affidamento vi è stata la dichiarazione di esecuzione con speciali misure di sicurezza, gli operatori economici partecipanti devono possedere e produrre de minimis l’Abilitazione Preventiva, non rilevando eventuali indicazioni diverse contenute nel sito www.sicurezzanazionale.gov.it

In ogni caso, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara, la stazione appaltante si attiverà presso l’Autorità competente per sollecitare l’esame delle istanze che dovessero essere presentate.

Per quanto concerne i soggetti per i quali deve essere richiesta l’abilitazione temporanea ai fini dell’ottenimento dell’Abilitazione Preventiva, si tratta di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare l’impresa e di quelle incaricate di trattare le informazioni relative allo specifico contratto (de minimis, i legali rappresentanti, i direttori tecnici, i soggetti firmatari della progettazione ed almeno parte del personale che, per lo svolgimento del proprio lavoro, debba venire a conoscenza di informazioni riservate relative all’opera quali le caratteristiche e la struttura degli impianti di sicurezza).

Antwort:

Das DPMR vom 22. Juli 2011 (Bestimmungen für den administrativen Schutz des Staatsgeheimnisses und klassifizierter Informationen) beschreibt klar und deutlich den Anwendungsbereich der Bestimmungen zum präventiven Sicherheitsnachweis (AP) und zur Genehmigung für Sicherheit (NOS). Insbesondere sei in diesem Zusammenhang auf folgende Stellen verwiesen:

a) Art. 1 Buchst. aa) definiert ausdrücklich den präventiven Sicherheitsnachweis (AP) als jene „Maßnahme, die es dem Wirtschaftstreibenden erlaubt, am Wettbewerb teilzunehmen oder an Verfahren, die die Vergabe von Aufträgen betreffen, die als SEHR VERTRAULICH oder VERTRAULICH eingestuft sind oder nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen“;

b) Art. 1 Buchst. bb) legt ausdrücklich die Genehmigung für industrielle Sicherheit (NOSI) als jene Maßnahme fest, „die es dem Wirtschaftstreibenden erlaubt, klassifizierte Informationen zu behandeln und zu verwalten und sich am Wettbewerb für die Vergabe von Aufträgen zu beteiligen, die nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen […]“;

c) Art. 40 besagt, dass die Wirtschaftstreibenden den präventiven Sicherheitsnachweis (AP) vorlegen müssen, „um an Wettbewerben teilnehmen zu können oder an Verfahren zur Vergabe von Aufträgen, die als „SEHR VERTRAULICH“ oder „VERTRAULICH“ eingestuft sind oder nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen“.

In Bezug auf die gegenständliche Ausschreibung für Arbeiten, die unter Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen sind, geht aus den obigen Absätzen eindeutig hervor, dass die Bewerber mindestens eine präventive Sicherheitsbefähigung besitzen und vorlegen müssen, unbeschadet anderweitiger Bestimmungen wie jene unter dem Link www.sicurezzanazionale.gov.it.

Um möglichst viele Bewerber zu erreichen, wird die Vergabestelle in jedem Fall bei der zuständigen Behörde vorsprechen, damit die eingehenden Anträge so bald wie möglich behandelt werden.

Einen einstweiligen Sicherheitsnachweis zum späteren Erhalt des präventiven Sicherheitsnachweises müssen all jene beantragen, die ermächtigt sind, das Unternehmen zu vertreten und zu verpflichten sowie jene, die beauftragt sind, Informationen in Bezug auf den Vertrag zu verwalten (zumindest die gesetzlichen Vertreter, die technischen Leiter, die Unterzeichner des Projektes und wenigstens ein Teil des Personals, das im Rahmen seiner Arbeit Kenntnis von den vertraulichen Informationen haben muss, wie beispielsweise über die Eigenschaften und die Beschaffenheit der Sicherheitsanlagen).

2

Pubblicata il 09/12/2013 10:36

Domanda

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito 1

In riferimento all’utilizzo dei detenuti nell’erogazione dei servizi, si richiede di specificare se i detenuti possano svolgere le attività afferenti ai servizi (manutenzione, pulizia, lavanderia, ristorazione) in tutti o solo in parte dei fabbricati collocati all’interno della cinta, specificando in tal caso quali.

Quesito 2

Per quanto riguarda il servizio di pulizia aree interne (da svolgersi entro il perimetro della cinta) si richiede di confermare quanto disposto all’art. 6 del DPR 230/2000 nel quale si prevede che “I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati”, si richiede di:

■ confermare che le pulizie delle celle di detenzione esulano dalla gestione del concessionario;

■ di chiarire se la gestione della pulizia delle aree comuni delle sezioni (corridoi) e del padiglione detentivo (locali accessori e di servizio, scale, etc.) sia di competenza dei detenuti stessi (e pertanto dell’Amministrazione penitenziaria) ovvero a carico del concessionario;

■ di chiarire se le pulizie degli alloggiamenti dei detenuti semiliberi rientrino nel servizio di pulizia o se, come prevedibile per le celle di detenzione, la loro gestione rientri nelle competenze dei detenuti semiliberi stessi;

■ di specificare la competenza nella fornitura dei prodotti, degli strumenti e delle attrezzature necessari alla pulizia delle celle o di eventuali altre aree con gestione diretta da parte dei detenuti o dell’amministrazione penitenziaria;

Quesito 3

Per quanto riguarda la gestione del servizio mensa e bar interno del personale, si chiede di specificare con quale modalità sono stati considerati nel PEF i proventi del bar interno del personale. Si richiede inoltre di specificare se, come previsto dalle funzioni cui è adibito il padiglione “F05 - Mensa e cucina personale, sala convegno, bar, spaccio, servizi, spogliatoi” nello studio di fattibilità, sia a carico del concessionario anche la gestione di uno spaccio per il personale.

Quesito 4

Poiché dallo Studio di Fattibilità risulta che, ai fini della determinazione del canone, sono considerate quali prestazioni da remunerare la preparazione e cottura delle colazioni anche per i detenuti semiliberi, si chiede di chiarire le modalità con cui occorre provvedere alla somministrazione di dette colazioni, in quanto i detenuti semiliberi sono alloggiati al di fuori della cinta muraria. Pertanto si chiede di precisare se è necessario prevedere un servizio di consegna presso il modulo semiliberi o se sono previste ulteriori modalità di distribuzione.

Quesito 5

Si richiede di chiarire se la lavanderia detenuti prevista nei documenti di gara (Studio di fattibilità, B.1.3) debba essere utilizzata solo per i panni dei detenuti o se al suo interno debba essere previsto anche il lavaggio della biancheria piana.

Quesito 6

In riferimento a quanto specificato negli Atti di Gara (in particolare all’interno delle “Linee guida di progetto”), si chiede di chiarire se è carico del Concessionario la manutenzione delle lavatrici a gettone che devono essere installate nella caserma agenti e nel modulo semiliberi, e, di conseguenza, se i proventi derivanti dall’attività di lavanderia a gettone (importo dei gettoni) spettano al Concessionario.

Quesito 7

Si chiede di confermare che il servizio di lavaggio posto letto sia escluso per caserma, infermeria e alloggi, dal momento che nello Studio di fattibilità tale servizio viene computato solo per i posti letto di detenuti e semiliberi.

Quesito 8

Si chiede di chiarire come deve essere gestita la lavanderia per il lavaggio dei panni dei detenuti, ovvero:

■ se deve essere gestita da detenuti lavoratori (che quindi passano nelle varie celle a raccogliere i vestiti, li lavano nella lavanderia e poi li ridistribuiscono cella per cella) oppure tutti i detenuti possono accedervi e farne uso in modo autonomo

■ se la fornitura dei prodotti per i trattamenti di lavaggio è a carico del Concessionario oppure ogni detenuto li deve acquistare ed utilizzare per sé

■ se è a carico del Concessionario la manutenzione delle attrezzature installate presso la lavanderia

Quesito 9

Poiché nelle Linee guida di progetto si afferma che: "Il complesso dovrà essere rapidamente realizzabile, arredabile ed attivabile in 2 anni di tempo dalla consegna del suolo al soggetto affidatario", mentre nel Bando di gara viene indicata "una durata della concessione non superiore a 20 anni, di cui un tempo di costruzione non superiore a 3 anni", ed, infine, anche nello Studio di fattibilità (art. D.2.10) si dice che: "La concessione ha durata non superiore a venti anni”. In particolare nel modello sono stati ipotizzati 3 anni di progettazione e costruzione e 17 anni di gestione", si chiede di confermare che i 2 anni a cui fanno riferimento le Linee guida di progetto sono un refuso e che pertanto il tempo di progettazione e costruzione della casa circondariale non deve essere superiore a 3 anni.

Quesito 10

Con riferimento all’art. 11.2 del Disciplinare di gara, nel quale si richiede che nell'Offerta tecnico - qualitativa siano incluse l'"Articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l’indicazione dei tempi previsti di realizzazione" e "Una bozza di convenzione con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, cronoprogramma, capitolato di gestione”, si chiede di chiarire a cosa si riferisce il suddetto cronoprogramma, se alle fasi di progettazione e realizzazione oppure a quella di gestione (ad es. cronoprogramma della manutenzione), in quanto nelle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione all’art. 12 viene detto che l'articolo "Cronoprogramma e progettazione" deve disciplinare l'attuazione del cronoprogramma ma viene anche detto che "nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta" .

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito 9

Poiché nelle Linee guida di progetto si afferma che: "Il complesso dovrà essere rapidamente realizzabile, arredabile ed attivabile in 2 anni di tempo dalla consegna del suolo al soggetto affidatario", mentre nel Bando di gara viene indicata "una durata della concessione non superiore a 20 anni, di cui un tempo di costruzione non superiore a 3 anni", ed, infine, anche nello Studio di fattibilità (art. D.2.10) si dice che: "La concessione ha durata non superiore a venti anni”. In particolare nel modello sono stati ipotizzati 3 anni di progettazione e costruzione e 17 anni di gestione", si chiede di confermare che i 2 anni a cui fanno riferimento le Linee guida di progetto sono un refuso e che pertanto il tempo di progettazione e costruzione della casa circondariale non deve essere superiore a 3 anni.

Quesito 10

Con riferimento all’art. 11.2 del Disciplinare di gara, nel quale si richiede che nell'Offerta tecnico - qualitativa siano incluse l'"Articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l’indicazione dei tempi previsti di realizzazione" e "Una bozza di convenzione con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, cronoprogramma, capitolato di gestione”, si chiede di chiarire a cosa si riferisce il suddetto cronoprogramma, se alle fasi di progettazione e realizzazione oppure a quella di gestione (ad es. cronoprogramma della manutenzione), in quanto nelle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione all’art. 12 viene detto che l'articolo "Cronoprogramma e progettazione" deve disciplinare l'attuazione del cronoprogramma ma viene anche detto che "nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta" .

RISPOSTE 9 E 10

9. Nello studio di fattibilità sono stati considerati: 1 anno di progettazione, 2 anni di costruzione e 17 anni di gestione. I 2 anni nelle linee guida di progetto si riferiscono ai 2 anni di costruzione. Si conferma che il tempo di progettazione e costruzione non deve superare 3 anni.

10. il cronoprogramma si riferisce alle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera.

Cordiali saluti

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

3

Pubblicata il 09/12/2013 13:43

Domanda

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

" Il valore relativo ai "Costi di Advisory Pubblica Amministrazione" non è soggetto a ribasso e deve essere pagato dal Concessionario al Concedente contestualmente alla firma dell'affidamento della Concessione"

"Der Betrag ."Costi di Advisory Pubblica Amministrazione" unterliegt nicht dem Abschlag und muss vom Konzessionär an den Konzessionsgeber bei Unterzeichnung der Konzession bezahlt werden."

Cordiali saluti

Mit freundlichen Grüßen

PER IL RUP

Dr. Sandra Zampedri

4

Pubblicata il 11/12/2013 11:10

Domanda

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito n. ...

Un’impresa ha posto i seguenti quesiti:

1. Le "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione" richiedono, all'art. 18, che la misura delle penali dovrà essere "quella massima di legge". Allo stesso tempo, tuttavia, le medesime prevedono che il sistema delle penali dovrà essere "coerente, adeguato e progressivo".

Si rileva, da questo punto di vista, una contraddizione, atteso che l'applicazione delle penali massime normativamente previste sarebbe evidentemente incompatibile col principio della progressività.

Alla luce di ciò, si chiede di chiarire in che modo debba essere interpretata la disposizione in esame.

2. Con riferimento all'art. 31, si chiede di chiarire la portata della previsione delle "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione", per la quale "in caso di estinzione del contratto prima del collaudo, non viene riconosciuto l'indennizzo per il mancato guadagno". Alla luce dell'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 sembrerebbe che, laddove l'Opera sia terminata e non ancora collaudata, spetti comunque al Concessionario un indennizzo pari al 10 per cento della parte del servizio ancora da Gestire.

3. Si chiede di confermare che la polizza ai sensi dell'art. 129, co. 2 del D.Lgs. n. 163/06, richiesta dallo Studio di Fattibilità (pag. 89), sia relativa al 100% del valore dell'immobile. Si segnala, a tale proposito, che l'art. 126 del DPR 207/2010 pone come limite massimo per questo genere di polizza un valore corrispondente al 40% del valore dell'immobile.

4. Si chiede di chiarire se l'aggiudicataria sia tenuta anche a inserire in Convenzione anche la cauzione di importo pari al 2,5% indicata nello studio di fattibilità (pag. 89), considerato che tale cauzione ha carattere provvisorio e non è richiesta né nel Bando, né nel Disciplinare, né nelle "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione"

Risposta:

1. Per le penali da applicare in fase di costruzione, per le quali la norma prevede una specifica quantificazione, l’importo minimo da fissare deve essere quello massimo previsto dalla norma. Ciò non toglie che il sistema possa e debba essere progressivo.

2. La previsione di cui all’art. 31 delle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione è conforme all’art. 158 del d.lgs. 163/2006 che, in caso di risoluzione, prevede un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire oppure della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario, tracciando implicitamente il distinguo tra le due ipotesi alternative al momento del collaudo dell’opera

3. Si conferma che la polizza di cui all’art. 129, comma 2, del d.lgs. 163/2006 deve essere pari al valore dell’immobile: in ragione dell’estrema rilevanza e delicatezza dell’opera, la stazione appaltante ha stabilito, essendole consentito in base all’art. 17 del d.lgs. 163/2006, di derogare all’art. 126 del Regolamento

4. Non è certo che, al momento della stipula della convenzione, la cauzione in questione sia già stata svincolata, per cui è opportuno prevedere nello schema di convenzione che è stata prestata. Nella convenzione da stipularsi, poi, il riferimento sarà eventualmente eliminato nel caso in cui la cauzione sia già stata svincolata.

A richiesta i chiarimenti sono tradotti in lingua tedesca.

Auf Antrag werden die Erläuterungen in die deutsche Sprache übersetzt.

Cordiali saluti - Mit freundlichen Grüßen

Per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

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