# | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIENSTLEISTUNG DES TRANSPORT- UND BEHANDLUNGSDIENSTS DES BIOABFALLS (EAK200108) ZEITRAUM 2017-2019 – (PRAT. 0399) | 7090760841 | 5500 Tonnen | 561.000,00 € (102,00 € cad.) | 0 | 3 |
# | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
2 | Anlage A1 - Erklärung zur Teilnahme am Ausschreibungsverfahren | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
3 | Anlage A1 bis - Erklärung zur Teilnahme am Ausschreibungsverfahren (Obligatorisch für die mitbietenden Unternehmen im Falle einer Bietergemeinschaft, eines Konsortiums, EWIV, Unternehmensvernetzung, usw.) | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
4 | Anlage A1 ter - Erklärungen des Hilfsunternehmens (Obligatorisch bei der Nutzung der Kapazitäten Dritter) | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
5 | Anlage 2 - Ersatzerklärung des Besitzes der technisch-organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Voraussetzungen | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
6 | Anlage 3 - Erklärung Inhaber der Anlage zur Behandlung des Abfalls mit Vereinbarung | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
7 | Weitere Verwaltungsunterlagen | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
8 | Evtl. scan der Sonder- oder Generalvollmacht bei durch einen Sonderbevollmächtigten oder Generalbevollmächtigten abgegebenen Erklärungen | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
9 | Besondere Verdingungsordnung | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
10 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
# | Dokument |
---|---|
1 | BESONDERE VERDINGUNGSORDNUNG deutsch |
2 | Anlagen DE |
3 | BESONDERE VERDINGUNGSORDNUNG italienisch |
4 | Anlagen ITA |
5 | Ausschreibungsbedingungen |
6 |
Bando di gara (100,73 KB) |
7 |
Auftragsbekanntmachung (104,19 KB) |
# | Mitteilungen | |
---|---|---|
1 | Pubblicata il 28/06/2017 18:08 Risposta a richiesta di chiarimento
Ente committente: Eco-Center Spa Stazione appaltante: Eco-Center Spa Gara: SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO FORSU (CER200108) DA IMPIANTO FERMENTAZIONE LANA PERIODO 2017-2019 (PRAT. 0399)
Auftrag gebendes Amt: Eco-Center Ag Vergabestelle: Eco-Center Ag Ausschreibung: DIENSTLEISTUNG DES TRANSPORT- UND BEHANDLUNGSDIENSTS DES BIOABFALLS (EAK200108) ZEITRAUM 2017-2019 – (PRAT. 0399)
DOMANDA: Al punto D -lettera 3- del disciplinare di gara è richiesto il requisito del comprovato svolgimento con esito positivo, nel triennio 2014-2015-2016, di uno o più incarichi per servizi analoghi al trasporto e/o trattamento di rifiuto CER 20.01.08 per una quantità pari ad almeno 5.000 tonn. e per un importo pari ad almeno € 510.000,00 in un solo anno. L’osservazione sorta riguarda l’avvenuto svolgimento di servizio analogo sia per l’impianto di ricezione e trattamento del rifiuto sia per il trasportatore (dichiarazione da rendere nell’allegato 2): in caso di RTI, il requisito è richiesto ad entrambi i componenti del raggruppamento oppure è sufficiente che, ad esempio, l’impianto abbia l’esperienza pregressa richiesta mentre il trasportatore abbia la capacità tecnica (nello specifico Cat. 1) senza tuttavia aver mai trasportato il CER oggetto della gara? La scrivente, nel valutare il trasportatore al quale affidare il servizio, potrebbe difatti trovarsi in una situazione simile; questo scenario pone pertanto un secondo quesito, che integra e rafforza quello appena espresso: Partecipando alla gara in RTI, può essere ammesso a partecipare come mandante un trasportatore che opera, con iscrizione all’albo dei gestori ambientali, già da anni nel settore del trasporto rifiuti (es. imballaggi plastici da RD) ma che, per contingenze di varia natura, non abbia mai effettuato il trasporto del CER 20.01.08, abbia la Cat. 1 richiesta soltanto da pochi mesi e la stessa sia stata utilizzata per quantitativi di gran lunga inferiori alle 5.000 tonn richieste? In ultima analisi, è ammissibile il subappalto del servizio di trasporto, fermo restando il limite del 30% del valore complessivo dell’importo?
RISPOSTA: 1) In caso di RTI il disciplinare prevede così: “In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) tutte le imprese costituenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), mentre per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. d) esso dovrà essere posseduto nella misura indicata nel presente disciplinare”. Nello specifico, per quanto riguarda il requisito di cui al punto d.3) il disciplinare di gara prevede che: “Il concorrente deve avere svolto, con esito positivo, nel triennio 2014-2015-2016, per enti pubblici o privati, uno o piú incarichi per un servizio analogo (servizio analogo al servizio di trasporto e/o trattamento di rifiuto CER200108: a seconda della competenza che il soggetto assume nella partecipazione alla presente gara d’appalto e conseguente eventuale esecuzione contrattuale) per una quantitá pari ad almeno 5.000 tonn e per un importo pari ad almeno € 510.000,00, in un solo anno”. Ne consegue che, se il trasportatore partecipa al RTI in qualità di mandante per eseguire il servizio di trasporto del rifiuto, oltre a possedere la richiesta capacità tecnica [(tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio di trasporto devono infatti essere in possesso dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie e classi richieste dalla vigente normativa (D.Lgs.152/2006 (Categoria 1 – Classe minima B)], egli dovrà senz’altro soddisfare anche il requisito dell’esperienza pregressa richiesta nel Disciplinare in termini di quantità di rifiuto trasportato e di analogia della tipologia di CER trasportato. Si ribadisce come ai fini dell’analogia del servizio saranno ammessi anche quei servizi di trasporto di CER similari, qualora sottoposti alla stessa tipologia di trattamento del rifiuto (tipologia di impianto di trattamento) del CER 200108, anche se svolti con iscrizione all’Albo Gestori Ambientali differente dalla Categoria 1.
2) Per quanto riguarda il subappalto del servizio di trasporto si conferma che esso è ammissibile fermo restando il limite del 30% del valore complessivo dell’importo. |
|
# | Erläuterungen | |
---|---|---|
1 | Pubblicata il 27/06/2017 16:51 AntragSERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO FORSU (CER200108) DA IMPIANTO FERMENTAZIONE LANA PERIODO 2017-2019 (PRAT. 0399)
Buongiorno, trasmettiamo in allegato richiesta di chiarimento.
In attesa porgiamo cordiali saluti. ANTWORTEnte committente: Eco-Center Spa Stazione appaltante: Eco-Center Spa SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO FORSU (CER200108) DA IMPIANTO FERMENTAZIONE LANA PERIODO 2017-2019 (PRAT. 0399) DOMANDA: In relazione alla procedura di gara in oggetto, siamo con la presente a richiedere alcuni chiarimenti in merito a quanto previsto dalla lex specialis in tema di avvalimento. Nel disciplinare di gara, infatti, è dato leggere: - in punto “3.5 requisiti di partecipazione” che “N.B. – Si precisa inoltre che i requisiti di cui ai precedenti punto d.1) e d.2) possono essere fatti oggetto di avvalimento/subappalto delle relative prestazioni correlate, entro il limite massimo e complessivo del 30% (si vedano anche punto 1.2.5 del disciplinare di gara e Determinazione AVCP n. 2 del 01.08.2012 in particolare punto 6))”; - in punto “3.6 Avvalimento” che “Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del codice, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del codice – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale di cui al paragrafo 3.5, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto purchè le relative prestazioni, se fatte oggetto di esecuzione da parte della ditta ausiliaria (concretizzandosi così in subappalto), restino comprese nei limiti del 30% complessivo (si veda Determinazione AVCP n. 2 del 01.08.2012 in particolare punto 6)”. Orbene dalle disposizioni di cui sopra emerge la possibilità per il concorrente di ricorrere all’istituto dell’avvalimento nei limiti del 30% complessivo solo nel caso in cui la ditta ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, mentre nei restanti casi tale limitazione non troverebbe alcun fondamento giuridico, con l’evidente reviviscenza della piena operatività dell’avvalimento. Ciò in quanto: - la volontà del legislatore tanto comunitario quanto nazionale è chiara nel consentire l’utilizzo dell’avvalimento con i soli limiti imposti dal primo comma dell’art. 89, comma 1, del codice degli appalti - afferenti esclusivamente i requisiti suscettibili di essere oggetto di avvalimento; - il limite di cui al 30% è previsto solo in tema di subappalto, al comma 1 dell’art. 105 del nuovo codice, ove expressis verbis, si statuisce che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”. Ne deriverebbe, quindi, che il limite del 30% è applicabile nella sola ipotesi in cui si ponga in essere un subappalto in favore dell’ausiliaria mentre nei restanti casi alcun limite e/o divieto si potrà imporre. Ciò in quanto i due istituti in parola sono ontologicamente differenti, mentre, infatti l’avvalimento è uno strumento mediante il quale il concorrente può integrare i requisiti richiesti ai fini della partecipazione di cui lo stesso è carente, il subappalto interviene nella successiva fase di esecuzione delle prestazioni e non attiene, dunque, alla fase di partecipazione. Il tutto in linea proprio con quanto previsto dalla determinazione n. 2 del 01.08.2012 che, proprio al punto 6, chiarisce come “l’utilizzo del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall’avvalimento, deve essere coordinato con le prescrizioni contenute nell’art. 118 del Codice e nelle norme regolamentari (art. 170 del Regolamento) che dettano la disciplina pubblicistica del subappalto, non espressamente derogate dalla disciplina sull’avvalimento. Tale istituto si muove su un piano diverso sotto il profilo strutturale in quanto mezzo per qualificare un concorrente in relazione ad una specifica gara, altrimenti privo di requisiti; concorrente che, se consegue l’aggiudicazione, esegue il contratto (“il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa aggiudicataria”)10 . Il subappalto, quindi, non potrà superare i limiti previsti dal Codice e dal Regolamento e sarà sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto11 . Ne consegue che, a normativa vigente, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l’avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest’ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.”. Ne diviene che la stazione appaltante mai e poi mai potrebbe derogare a tale impostazione giuridica - se non nei termini di cui sopra, come si evince dal comma 8 dell’art. 89 del nuovo codice degli appalti “il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati” - pena la violazione del principio di concorrenza e massima partecipazione, principi infirmanti le procedure ad evidenza pubblica che, se frustrati, travolgerebbero ab origine l’intera gara. Pertanto l’unica possibile lettura della normativa di gara è quella che comporta la possibilità di utilizzare l’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti d.1) e d.2), senza che le prestazioni oggetto di esecuzione della ditta ausiliaria si debbano concretizzarsi automaticamente e aprioristicamente in subappalto, come invece previsto in maniera del tutto illogica ed arbitraria dal disciplinare, mentre il limite del 30% verrebbe in rilievo solo se l’ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatrice, ovverosia venga posto in essere un reale contratto di subappalto nel rispetto dei requisiti di legge. Ed infatti, nell’ipotesi in cui l’impresa ausiliaria si sia limitata a prestare requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico/organizzativo, come quelli in parola, sarebbe difficoltoso individuare il “limite” delle prestazioni subappaltabili: il riferimento ai “requisiti prestati” impone di mettere in correlazione la “quantità e qualità” delle prestazioni che l’appaltatore può subappaltare all’impresa ausiliaria, con il complesso dei requisiti che hanno formato oggetto di avvalimento. Sennonchè essendo difficilmente possibile mettere in raffronto i requisiti prestati con le prestazioni subappaltabili, essendo evidentemente termini non rapportabili, la limitazione di che trattasi risulta di fatto del tutto inapplicabile. A sostegno di quanto testè affermato depone la circostanza che in nessuna delle procedura di gara di cui la scrivente è risultata aggiudicataria (aventi il medesimo oggetto di quella in parola) è stato imposto il limite nei termini sopra descritti. Siamo pertanto con la presente a richiedere chiarimenti in merito.
RISPOSTA: Si ribadisce, per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3.5 del Disciplinare di gara, la necessità della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di almeno uno degli impianti. Pertanto, in caso di ricorso all’avvalimento, qualsiasi forma di esecuzione di prestazioni contrattuali da parte dell’impresa ausiliaria comporta, ai sensi dell’art. 89 co. 8 del D.lgs. 50/2016, la concretizzazione dell’avvalimento in subappalto e, di conseguenza, devono essere rispettati i limiti previsti dalla disciplina pubblicistica all’art. 105 del Codice degli Appalti. |
|
2 | Pubblicata il 29/06/2017 10:35 AntragSERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO FORSU (CER200108) DA IMPIANTO FERMENTAZIONE LANA PERIODO 2017-2019 (PRAT. 0399)
Buonasera, in relazione alla possibilità di subappaltare il servizio di trasporto vorremmo cortesemente avere conferma che il requisito di cui al punto d3 non sia necessario se non solamente in capo all'impresa partecipante e che l'unico requisito essenziale per tutti sia iscrizione alla white list? ringraziamo anticipatamente ANTWORTEnte committente: Eco-Center Spa Stazione appaltante: Eco-Center Spa SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO FORSU (CER200108) DA IMPIANTO FERMENTAZIONE LANA PERIODO 2017-2019 (PRAT. 0399) DOMANDA: Buonasera, in relazione alla possibilità di subappaltare il servizio di trasporto vorremmo cortesemente avere conferma che il requisito di cui al punto d3 non sia necessario se non solamente in capo all'impresa partecipante e che l'unico requisito essenziale per tutti sia iscrizione alla white list?
RISPOSTA: Il Disciplinare di gara al punto 3.5 elenca i requisiti di partecipazione alla gara d'appalto: per quanto riguarda i requisiti di ordine GENERALE [(di cui alle lettere a), b) e c) e tra i quali rientra l’obbligo di iscrizione o di aver presentato domanda di iscrizione nell’ elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. white list)] essi devono essere soddisfatti da TUTTE le imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto e dunque anche da eventuali subappaltatori.
Per quanto riguarda i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui alla lettera d) del punto 3.5 il Disciplinare esplicitamente dispone che: “d.1) Le imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio di trasporto, siano esse il concorrente oppure imprese subappaltatrici, devono essere in possesso dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie e classi richieste dalla vigente normativa (D.Lgs.152/2006 (Categoria 1 – Classe minima B) […]”: tale requisito dunque dovrà sussistere in capo alle ditte che effettuano il trasporto siano esse il concorrente oppure ditte subappaltatrici. “d.2) Ai fini del trattamento del rifiuto, il concorrente DEVE DARE LA DISPONIBILITÁ DI ALMENO DUE IMPIANTI in possesso dell’autorizzazione DEFINITIVA all’esercizio e al TRATTAMENTO del rifiuto CER200108, in corso di validitá alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e con data di scadenza successiva alla data di inizio del servizio, con potenzialità pari ad almeno 11.000 tonn/anno”; tale requisito speciale deve necessariamente sussistere in capo al/ai concorrente/i. “d.3) Il concorrente deve avere svolto, con esito positivo, nel triennio 2014-2015-2016, per enti pubblici o privati, uno o piú incarichi per un servizio analogo (servizio analogo al servizio di trasporto e/o trattamento di rifiuto CER200108: a seconda della competenza che il soggetto assume nella partecipazione alla presente gara d’appalto e conseguente eventuale esecuzione contrattuale) per una quantitá pari ad almeno 5.000 tonn e per un importo pari ad almeno € 510.000,00, in un solo anno. Ai fini dell’analogia del servizio saranno ammessi anche quei servizi di trasporto e/o trattamento di CER similari, qualora sottoposti alla stessa tipologia di trattamento del rifiuto (tipologia di impianto di trattamento) del CER200108”. Si conferma che il requisito d.3 non sia necessario se non solamente in capo al concorrente.
Il Disciplinare di gara dispone inoltre come: “Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78)”; ciò riguarda indistintamente gli operatori economici aventi sede/residenza/o domicilio in tali paesi, indipendentemente dalla loro partecipazione all’esecuzione dell’appalto in qualità di concorrente (singolo o raggruppato) o di subappaltatore. |
|