Agenzia per i contratti pubblici – ACP - Stazione unica appaltante LavoriGara Telematica004959/2013

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

(In aggiudicazione)
Affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 17, comma 3 e dell’art. 153, commi 1-14, del d.lgs. 163/2006, e art. 6 LP 17/1993 e norme collegate della concessione avente ad oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della nuova Casa Circondariale di Bolzano.
Tipo di appalto:
Lavori
Settore:
Ordinario
Modalità di realizzazione:
Finanza di progetto
Tipo di procedura:
Procedura aperta
Modalità di esecuzione:
Telematica (online)
Svolgimento della gara:
Gara in Busta Chiusa
Data di pubblicazione:
15/07/2013 09:24
Esclusione:
Sì, per art. 17 D.Lgs. 163/2006
Procedura di scelta del contraente:
Procedura aperta

Informazioni aggiuntive

Tipo di prestazione:
Progettazione ed esecuzione (su progetto definitivo)

Categorie

  • OG01. Edifici civili e industriali ( VIII )

Criteri di partecipazione ed economici

Obbligo a partecipare a tutti i lotti:
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa (Proporzionalità inversa)
Dinamica:
Ribasso in valuta ( Euro )
Decimali:
2

Lotti

#OggettoCIGImportoAllegatiRichiestePunti prezzoPunti qualità
1AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO5235425960€ 63.579.147,500830,0070,00

Richieste d'invio documentazione

# Documento Tipo richiesta Note
1 Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio Amministrativa Facoltativo (zero o un documento ammessi)
Invio telematico con firma digitale
Invio congiunto
2 ALLEGATO A - Domanda di partecipazione Amministrativa Obbligatorio (un solo documento ammesso)
Invio telematico con firma digitale
Invio disgiunto

Documentazione allegata

# Documento
1 Linee guida schema convenzione
2 ANGABEN JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
3 benefit sharing DE
4 Benefit sharing
5 indicazioni per appalto nuovo carcere
6 linee guida per il PEF
7 Richtlinien für die Abfassung des Vereinbarungsmuster
8 disciplinare di gara
9 Wiedergabe des Textes der Bekanntmachung
10 Download Documento Bando di gara (141,39 KB)
11 Download Documento Auftragsbekanntmachung (147,11 KB)
12 Riproduzione del testo del bando di gara
13 Projektrichtlinien
14 Richtlinien zur Erstellung des Wirtschafts- und Finanzplans
15 Ausschreibungsbedingungen
16 Convenzione con delibera
17 Linee per la progettazione

Date

Inizio ricezione offerte:
15/07/2013 09:25:00
Fine ricezione offerte:
20/12/2013 12:00:00
Documentazione disponibile fino a: 20/12/2013 12:00

Comunicazioni della Stazione Appaltante

# Comunicazioni
1

Pubblicata il 12/12/2013 13:37

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito

Si chiede conferma che la prescrizione di cui all'"Art. 12 delle "Linee Guida per la redazione dello schema di convenzione" ("Si ricorda che, anche in questo caso, nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta.") sia da considerarsi un mero refuso dal momento che "i tempi per la progettazione" non costituiscono ai sensi del Bando di Gara un "criterio di valutazione economica dell'offerta" e che anzi nel Disciplinare di gara è espressamente richiesto di allegare un Cronoprogramma dei lavori nel paragrafo 11.2 pag. 15 ("2. articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l'indicazione dei tempi previsti di realizzazione;")

Risposta

Il cronoprogramma viene valutato nell´offerta tecnica, in relazione ad un parametro qualitativo, mentre non viene assegnato alcun punteggio alla diminuzione dei tempi di progettazione, costruzione o gestione, non avendo l´Amministrazione interesse in tal senso. Dunque, nell´offerta tecnica deve essere incluso il cronoprogramma dettagliato di tutta la concessione, mentre non rileva l´indicazione dei tempi nello schema di convenzione.

Cordiali saluti - Mit freundlichen Grüßen

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

2

Pubblicata il 12/12/2013 13:37

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito

Si chiede conferma che la prescrizione di cui all'"Art. 12 delle "Linee Guida per la redazione dello schema di convenzione" ("Si ricorda che, anche in questo caso, nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta.") sia da considerarsi un mero refuso dal momento che "i tempi per la progettazione" non costituiscono ai sensi del Bando di Gara un "criterio di valutazione economica dell'offerta" e che anzi nel Disciplinare di gara è espressamente richiesto di allegare un Cronoprogramma dei lavori nel paragrafo 11.2 pag. 15 ("2. articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l'indicazione dei tempi previsti di realizzazione;")

Risposta

Il cronoprogramma viene valutato nell´offerta tecnica, in relazione ad un parametro qualitativo, mentre non viene assegnato alcun punteggio alla diminuzione dei tempi di progettazione, costruzione o gestione, non avendo l´Amministrazione interesse in tal senso. Dunque, nell´offerta tecnica deve essere incluso il cronoprogramma dettagliato di tutta la concessione, mentre non rileva l´indicazione dei tempi nello schema di convenzione.

A richiesta i chiarimenti sono tradotti in lingua tedesca

Auf Anfrage werden die Erläuterungen in die deutsche Sprache übersetzt

Cordiali saluti - Mit freundlichen Grüßen

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

3

Pubblicata il 13/12/2013 09:55

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

1. Domanda: Nel "BANDO DI GARA TELEMATICA PER CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO" art. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI lett. c) (pag. 10) viene testualmente riportato "OMISSIS..... Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 7, del d.l. 195/2009, convertito con legge 26/2010, in deroga all'art. 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento".

Contestualmente nel documento "ALLEGATO A - Domanda di partecipazione", da compilarsi telematicamente, nella sezione "Subappalto categoria prevalente" accanto alla voce "percentuale" (in cui bisogna inserire un valore numerico) viene riportata in calce una nota con indicato "Ai sensi dell'art 118, comma 2, del D.Lgs 163/2006, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo della categoria prevalente

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede pertanto se il subappalto nella categoria prevalente è consentito entro un limite massimo del 50% oppure del 30%

2) domanda: Nel "BANDO DI GARA TELEMATICA PER CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO" all'art. III.1.2) Capacità economica e finanziaria (pagg. 4 e 5) sono richiesti i requisiti relativi al fatturato nel QUINQUENNIO (lett. a), al capitale sociale (lett. b), allo svolgimento di servizi affini (lett. c) e al servizio affine di punta (lett. d). In ALTERNATIVA ai requisiti di cui alle lettere c) e d) i concorrenti possono incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) nella misura del doppio.

Premesso che la scrivente impresa non essendo prestatore di servizi di facility management ed intendendo partecipare SINGOLARMENTE utilizzando i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) INCREMENTATI del doppio, si chiede conferma che nel documento "ALLEGATO A - Domanda di partecipazione", da compilarsi telematicamente, la scrivente NON DOVRÀ COMPILARE i campi relativi al Fatturato GLOBALE e SPECIFICO per servizi nel triennio (ex art.20 DPR 633/72 - volume d'affari), essendo tali valori riferiti alla Capacità economica e finanziaria dei FORNITORI e dei PRESTATORI DI SERVIZI (quali la scrivente non è) di cui all'art. 41 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006. Analogamente, sempre nel suddetto "ALLEGATO A - Domanda di partecipazione", si chiede se anche il campo inerente alla Capacita Tecnica Professionale di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 consistente nell'Elenco dei principali (max 10) servizi o forniture, svolti negli ultimi tre anni, indicandone gli importi, le date, i destinatari (pubblici o privati) NON VADA compilato per i medesimi motivi sopra elencati, essendo la scrivente un'impresa di costruzioni (e non fornitore o prestatore di servizi).

1. Risposta: Si conferma che il subappalto nella categoria prevalente è consentito entro un limite massimo del 50 %

2. risposta: i campi vanno compilati

In caso di richiesta i chiarimenti saranno tradotti in lingua tedesca

Auf Anfrage werden die Erläuterungen in die deutsche Sprache übersetzt.

Cordiali saluti ---- Mit freundlichen Grüßen

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

4

Pubblicata il 16/12/2013 07:54

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito n. ...

Un’impresa ha posto i seguenti quesiti:

1. Con riferimento al chiarimento pubblicato sul sito della vs. Amministrazione Concedente in data in data 5 dicembre 2013, alle ore 08.37 che recita "Si, il computo metrico estimativo va consegnato in sede di offerta", e rilevando la scrivente impresa che il Disciplinare di Gara prevede, al paragrafo 11.2_Offerta Tecnico-Qualitativa", punto 3_Progetto Preliminare, ultimi due punti d'elenco, la consegna dei seguenti due documenti:

- calcolo sommario dei costi con elenco dettagliato delle categorie di lavoro;

- elenco prestazioni e prezzi unitari con riferimento al prezzario provinciale. si chiede di voler chiarire:

- che cosa si intenda per computo metrico estimativo applicato a questa fase di progettazione preliminare,

- se il documento "computo metrico estimativo" sia da intendersi coincidente con uno dei due documenti sopracitati ovvero si tratti di documento aggiuntivo richiesto.

2. Con riferimento al chiarimento fornito da codesta Amministrazione Concedente in data 10.12.2013 che specifica come "Tutte le forniture necessarie all'esecuzione della concessione sono a cura e spese del concessionario", la scrivente impresa chiede conferma del fatto che, non essendo il servizio di sorveglianza di competenza del futuro concessionario, i costi relativi alla fornitura ed installazione dei sistemi di sorveglianza siano a carico del Concedente.

3. A pagina 26 del Disciplinare si legge che: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 153, comma 3, del D.lgs. 163/2006, l'Amministrazione pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore.

Se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa verifica della documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto di concessione, l'Amministrazione procede all'aggiudicazione definitiva della concessione al promotore Se il progetto preliminare necessita, invece, di modifiche e/o integrazioni, l'Amministrazione richiede al promotore di apportare le modifiche o di recepire le integrazioni al progetto dallo stesso presentato. Il promotore entro il termine che verrà fissato dalla commissione di gara ha l'onere di rispondere alla richiesta avanzata dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria e, in caso di risposta affermativa, deve procedere alla modifica e/o alle integrazioni entro i termini fissati dalla commissione. A seguito della ricezione del progetto preliminare modificato, l'Amministrazione, previa verifica delle modifiche richieste, procede ad aggiudicare definitivamente la concessione al promotore e a sottoscrivere il contratto".

Si prega di confermare che una volta aggiudicata provvisoriamente la concessione - e prima della successiva sottoscrizione del contratto di concessione, il Concedente procederà all'approvazione, previa indizione della conferenza dei servizi pre decisoria di cui all'articolo 14 - bis della L. 241/1990, giusti i richiami dell'articoli 153, comma 10, e 97, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, del progetto preliminare.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, (L. di conversione 9 agosto 2013, n. 98), è stato aggiunto al comma 5 dell'art. 143 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il seguente periodo: "All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi".

La disposizione de qua si applica a contratti di concessione da aggiudicare in finanza di progetto ex art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006, con bando pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del cennato decreto (i.e. alla data del 22 giugno 2013).

L'avviso del Bando di gara relativo alla presente procedura è stato pubblicato il 15 luglio 2013. Le "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE", nel fornire le indicazioni e le prescrizioni che i concorrenti dovranno recepire nello schema di convenzione da allegare all'offerta, prevedono inter alia "l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre a quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto." Più in particolare, è previsto che:

"ART. 3: Oggetto del contratto [...] lo svolgimento di tutte le attività preliminari alla progettazione ed alla costruzione, quali, a titolo esemplificativo, [...] l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni; [...] ART. 11: Consensi e Pianificazione [...] Tale articolo è teso a disciplinare la fase propedeutica alla costruzione, con obbligazioni condivise tra Concedente e Concessionario. L'onere di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie rimane, comunque, a carico del Concessionario".

Si prega di confermare che tali indicazioni-prescrizioni sono da riconsiderare alla luce di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 143 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con la conseguenza che è legittimata la presentazione di uno schema di convenzione che preveda (i) la dichiarazione da parte del concedente ex art. 143, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006; (ii) clausole convenzionali che pongono a carico del concedente gli oneri relativi all'ottenimento di tutte le autorizzazione necessarie per l'esecuzione della concessione in argomento non direttamente di competenza del concessionario.

5. Ai sensi del punto A.5 dello Studio di fattibilità si fa presente che "Nell'ambito della scelta dell'area e durante l'iter di inserimento dell'area nel piano urbanistico comunale sono stati interpellati tutti gli enti competenti compresi gli uffici provinciali che compongono la commissione VIA. La scelta dell'area è stata accolta con pareri positivi citati nella delibera della giunta provinciale 27.06.2011, n. 991".

La predetta delibera ha approvato la variante urbanistica all'area dove verrà realizzata la nuova Casa Circondariale di Bolzano.

Si prega di confermare che non sono pendenti avanti all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado giudizi volti a contestare la legittimità /liceità dell'attività posta in essere dall'amministrazione per la localizzazione sull'area de qua della riferita struttura.

6. Ai sensi del punto VI.2) lett j) - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI del Bando di gara "La procedura di gara e la disciplina contrattuale sono soggette alle linee guida antimafia di cui all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, pubblicate sulla GU n. 140 del 18.06.2012". Si prega di confermare che in relazione alla realizzazione della nuova Casa Circondariale di Bolzano non è stato sottoscritto alcun protocollo di legalità e se, ai fini della formulazione dell'offerta, ne debba o meno essere prevista la futura sottoscrizione.

Risposta:

1. Si conferma che in sede d’offerta non va consegnato il computo metrico estimativo. La pubblicazione sul sito dell’Amministrazione Concedente in data in data 5 dicembre 2013, alle ore 08.37 riportava un refuso.

2. La progettazione, realizzazione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici, ivi inclusi i sistemi di sorveglianza, sono a carico del Concessionario e, dunque, lo è anche la fornitura delle necessarie apparecchiature.

3. Si conferma che una volta aggiudicata provvisoriamente la concessione - e prima della successiva sottoscrizione del contratto di concessione, il Concedente procederà all'approvazione, previa indizione della conferenza dei servizi pre decisoria di cui all'articolo 14 - bis della L. 241/1990, giusti i richiami dell'articoli 153, comma 10, e 97, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, del progetto preliminare.

4. Si conferma la validità delle linee guida per la redazione dello schema di convenzione così come pubblicate. Il richiamato art. 143, comma 5, infatti, riguarda esclusivamente i beni immobili ceduti a titolo di prezzo nell’ambito di una concessione, non le opere da realizzarsi quale oggetto principale della concessione.

5. Non sono pendenti avanti all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado giudizi volti a contestare la legittimità /liceità dell'attività posta in essere dall'amministrazione per la localizzazione sull'area de qua della riferita struttura. È pendente soltanto un procedimento dinnanzi la Corte d’Appello di Bolzano avverso il decreto di stima dell’indennità di espropriazione.

6. Non è prevista la sottoscrizione di alcun protocollo di legalità.

A richiesta i chiarimenti sono tradotti in lingua tedesca

Auf Antrag werden die Erläuterungen in die deutsche Sprache übersetzt

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

RUP

Dr. Sandra Zampedri

5

Pubblicata il 16/12/2013 10:17

AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Domanda

In riferimento alla risposta n°1 dei Quesiti del 10.12.2013 delle ore 11.52, di cui si riporta il testo integrale: "In riferimento al pagamento delle fatture di ciascun semestre l'amministrazione applica i termini vigenti in materia. In riferimento al Calcolo del VAN delle Fonti Pubbliche occorre rappresentare i pagamenti (Contributo Pubblico, Canone di disponibilità e Canone di Servizi) per Cassa." si chiede di confermare che il Calcolo del VAN delle Fonti Pubbliche debba includere anche il Canone di Servizi (come inserito fra parentesi alla risposta del quesito sopra riportato) o se tale previsione rappresenti un refuso in quanto le Linee guida per la redazione al PEF, ed in particolare il prospetto "I. VAN delle Fonti Pubbliche richieste dal concorrente (VANIP)", chiarificano che lo stesso debba essere calcolato con solo riferimento a: i) Contributo pubblico in conto investimenti e ii) Canone di disponibilità

Domanda -

In riferimento alla risposta n°1 dei Quesiti del 28.11.2013 delle ore 8.00, di cui si riporta il testo integrale: "1) per quanto riguarda esclusivamente il periodo di costruzione, occorre redigere una tabella su base mensile che evidenzi i fabbisogni di cassa in relazione allo stato d'avanzamento delle varie voci comprendenti il costo d'investimento (Cfr. Impieghi del prospetto Fonti/Impieghi paragrafo C delle linee guida al PEF) e l'attivazione delle varie forme di copertura previste (Cfr. Fonti del prospetto Fonti/Impieghi paragrafo C delle linee guida al PEF) sempre con cadenza mensile." si chiede di confermare che la tabella a cui il quesito fa riferimento è da intendersi come il prospetto D. Cronoprogramma indicato nelle Linee guida al PEF, in caso contrario si chiede di specificare se la tabella è oggetto di ulteriore prospetto da allegarsi unitamente al Piano Economico Finanziario di offerta.

Risposta

Il VANIP NON deve tenere in considerazione il pagamento dei canoni dei servizi ma solamente, come indicato nelle Linee guida al PEF, il Contributo Pubblico e il Canone di Disponibilità.

Risposta

Si conferma che il prospetto da predisporre si riferisce al cronoprogramma (D) come richiesto nelle linee guida al PEF.

A richiesta i chiarimenti sono tradotto in lingua tedesca.

Auf Anftrag werden die Erläuterungen in die deutsche Sprache übersetzt.

Cordiali saluti --- mit freundlichen Grüßen

per il RUP

Dr. Sandra Zamepdri

41-45 di 48 Inizio Prec. 5 6 7 8 9 10

Chiarimenti

# Chiarimenti
1

Pubblicata il 22/08/2013 14:42

Domanda

Quesito:

Un’impresa chiede chiarimenti in merito alla richiesta dell’Abilitazione Preventiva per la partecipazione alla gara. In particolare chiede:

- se, sulla base delle istruzioni contenute sul sito www.sicurezzanazionale.gov.it, possa accedersi all’interpretazione per cui non è necessario possedere né produrre alcun tipo di abilitazione di sicurezza per poter partecipare alla gara stessa;

- per quali soggetti vada richiesta l’abilitazione temporanea di sicurezza ai fini dell’ottenimento dell’Abilitazione Preventiva.

Frage:

In Bezug auf den präventiven Sicherheitsnachweis zur Beteiligung am Wettbewerb beantragt ein Unternehmen die Klärung folgender Fragen:

 ob die Anweisungen, die über den Link www.sicurezzanazionale.gov.it, abrufbar sind, bedeuten können, dass es für die Teilnahme am Wettbewerb nicht notwendig ist, einen Sicherheitsnachweis welcher Art auch immer zu besitzen oder vorzulegen;

 welche Rechtssubjekte einen einstweiligen Sicherheitsnachweis beantragen müssen, um später den präventiven Sicherheitsnachweis zu erhalten.

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Risposta:

Il DPCM 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate) è estremamente chiaro sull’ambito di applicazione della disciplina dell’Abilitazione Preventiva e del Nulla Osta di Sicurezza. In particolare:

a) l’art. 1, lett. aa), espressamente definisce l’Abilitazione Preventiva (AP) come «il provvedimento che consente all’operatore economico la partecipazione a gare d’appalto o a procedure finalizzate all’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza»;

b) l’art. 1, lett. bb), espressamente definisce il Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI) come «il provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto finalizzate all’affidamento di contratti classificati o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza […]»;

c) l’art. 40 stabilisce che agli operatori economici è richiesta l’Abilitazione Preventiva (AP) «per partecipare a gare d’appalto o procedure per l’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza».

Alla luce di ciò, è pacifico che per la gara in oggetto, per il cui affidamento vi è stata la dichiarazione di esecuzione con speciali misure di sicurezza, gli operatori economici partecipanti devono possedere e produrre de minimis l’Abilitazione Preventiva, non rilevando eventuali indicazioni diverse contenute nel sito www.sicurezzanazionale.gov.it

In ogni caso, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara, la stazione appaltante si attiverà presso l’Autorità competente per sollecitare l’esame delle istanze che dovessero essere presentate.

Per quanto concerne i soggetti per i quali deve essere richiesta l’abilitazione temporanea ai fini dell’ottenimento dell’Abilitazione Preventiva, si tratta di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare l’impresa e di quelle incaricate di trattare le informazioni relative allo specifico contratto (de minimis, i legali rappresentanti, i direttori tecnici, i soggetti firmatari della progettazione ed almeno parte del personale che, per lo svolgimento del proprio lavoro, debba venire a conoscenza di informazioni riservate relative all’opera quali le caratteristiche e la struttura degli impianti di sicurezza).

Antwort:

Das DPMR vom 22. Juli 2011 (Bestimmungen für den administrativen Schutz des Staatsgeheimnisses und klassifizierter Informationen) beschreibt klar und deutlich den Anwendungsbereich der Bestimmungen zum präventiven Sicherheitsnachweis (AP) und zur Genehmigung für Sicherheit (NOS). Insbesondere sei in diesem Zusammenhang auf folgende Stellen verwiesen:

a) Art. 1 Buchst. aa) definiert ausdrücklich den präventiven Sicherheitsnachweis (AP) als jene „Maßnahme, die es dem Wirtschaftstreibenden erlaubt, am Wettbewerb teilzunehmen oder an Verfahren, die die Vergabe von Aufträgen betreffen, die als SEHR VERTRAULICH oder VERTRAULICH eingestuft sind oder nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen“;

b) Art. 1 Buchst. bb) legt ausdrücklich die Genehmigung für industrielle Sicherheit (NOSI) als jene Maßnahme fest, „die es dem Wirtschaftstreibenden erlaubt, klassifizierte Informationen zu behandeln und zu verwalten und sich am Wettbewerb für die Vergabe von Aufträgen zu beteiligen, die nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen […]“;

c) Art. 40 besagt, dass die Wirtschaftstreibenden den präventiven Sicherheitsnachweis (AP) vorlegen müssen, „um an Wettbewerben teilnehmen zu können oder an Verfahren zur Vergabe von Aufträgen, die als „SEHR VERTRAULICH“ oder „VERTRAULICH“ eingestuft sind oder nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen“.

In Bezug auf die gegenständliche Ausschreibung für Arbeiten, die unter Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen sind, geht aus den obigen Absätzen eindeutig hervor, dass die Bewerber mindestens eine präventive Sicherheitsbefähigung besitzen und vorlegen müssen, unbeschadet anderweitiger Bestimmungen wie jene unter dem Link www.sicurezzanazionale.gov.it.

Um möglichst viele Bewerber zu erreichen, wird die Vergabestelle in jedem Fall bei der zuständigen Behörde vorsprechen, damit die eingehenden Anträge so bald wie möglich behandelt werden.

Einen einstweiligen Sicherheitsnachweis zum späteren Erhalt des präventiven Sicherheitsnachweises müssen all jene beantragen, die ermächtigt sind, das Unternehmen zu vertreten und zu verpflichten sowie jene, die beauftragt sind, Informationen in Bezug auf den Vertrag zu verwalten (zumindest die gesetzlichen Vertreter, die technischen Leiter, die Unterzeichner des Projektes und wenigstens ein Teil des Personals, das im Rahmen seiner Arbeit Kenntnis von den vertraulichen Informationen haben muss, wie beispielsweise über die Eigenschaften und die Beschaffenheit der Sicherheitsanlagen).

2

Pubblicata il 09/12/2013 10:36

Domanda

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito 1

In riferimento all’utilizzo dei detenuti nell’erogazione dei servizi, si richiede di specificare se i detenuti possano svolgere le attività afferenti ai servizi (manutenzione, pulizia, lavanderia, ristorazione) in tutti o solo in parte dei fabbricati collocati all’interno della cinta, specificando in tal caso quali.

Quesito 2

Per quanto riguarda il servizio di pulizia aree interne (da svolgersi entro il perimetro della cinta) si richiede di confermare quanto disposto all’art. 6 del DPR 230/2000 nel quale si prevede che “I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati”, si richiede di:

■ confermare che le pulizie delle celle di detenzione esulano dalla gestione del concessionario;

■ di chiarire se la gestione della pulizia delle aree comuni delle sezioni (corridoi) e del padiglione detentivo (locali accessori e di servizio, scale, etc.) sia di competenza dei detenuti stessi (e pertanto dell’Amministrazione penitenziaria) ovvero a carico del concessionario;

■ di chiarire se le pulizie degli alloggiamenti dei detenuti semiliberi rientrino nel servizio di pulizia o se, come prevedibile per le celle di detenzione, la loro gestione rientri nelle competenze dei detenuti semiliberi stessi;

■ di specificare la competenza nella fornitura dei prodotti, degli strumenti e delle attrezzature necessari alla pulizia delle celle o di eventuali altre aree con gestione diretta da parte dei detenuti o dell’amministrazione penitenziaria;

Quesito 3

Per quanto riguarda la gestione del servizio mensa e bar interno del personale, si chiede di specificare con quale modalità sono stati considerati nel PEF i proventi del bar interno del personale. Si richiede inoltre di specificare se, come previsto dalle funzioni cui è adibito il padiglione “F05 - Mensa e cucina personale, sala convegno, bar, spaccio, servizi, spogliatoi” nello studio di fattibilità, sia a carico del concessionario anche la gestione di uno spaccio per il personale.

Quesito 4

Poiché dallo Studio di Fattibilità risulta che, ai fini della determinazione del canone, sono considerate quali prestazioni da remunerare la preparazione e cottura delle colazioni anche per i detenuti semiliberi, si chiede di chiarire le modalità con cui occorre provvedere alla somministrazione di dette colazioni, in quanto i detenuti semiliberi sono alloggiati al di fuori della cinta muraria. Pertanto si chiede di precisare se è necessario prevedere un servizio di consegna presso il modulo semiliberi o se sono previste ulteriori modalità di distribuzione.

Quesito 5

Si richiede di chiarire se la lavanderia detenuti prevista nei documenti di gara (Studio di fattibilità, B.1.3) debba essere utilizzata solo per i panni dei detenuti o se al suo interno debba essere previsto anche il lavaggio della biancheria piana.

Quesito 6

In riferimento a quanto specificato negli Atti di Gara (in particolare all’interno delle “Linee guida di progetto”), si chiede di chiarire se è carico del Concessionario la manutenzione delle lavatrici a gettone che devono essere installate nella caserma agenti e nel modulo semiliberi, e, di conseguenza, se i proventi derivanti dall’attività di lavanderia a gettone (importo dei gettoni) spettano al Concessionario.

Quesito 7

Si chiede di confermare che il servizio di lavaggio posto letto sia escluso per caserma, infermeria e alloggi, dal momento che nello Studio di fattibilità tale servizio viene computato solo per i posti letto di detenuti e semiliberi.

Quesito 8

Si chiede di chiarire come deve essere gestita la lavanderia per il lavaggio dei panni dei detenuti, ovvero:

■ se deve essere gestita da detenuti lavoratori (che quindi passano nelle varie celle a raccogliere i vestiti, li lavano nella lavanderia e poi li ridistribuiscono cella per cella) oppure tutti i detenuti possono accedervi e farne uso in modo autonomo

■ se la fornitura dei prodotti per i trattamenti di lavaggio è a carico del Concessionario oppure ogni detenuto li deve acquistare ed utilizzare per sé

■ se è a carico del Concessionario la manutenzione delle attrezzature installate presso la lavanderia

Quesito 9

Poiché nelle Linee guida di progetto si afferma che: "Il complesso dovrà essere rapidamente realizzabile, arredabile ed attivabile in 2 anni di tempo dalla consegna del suolo al soggetto affidatario", mentre nel Bando di gara viene indicata "una durata della concessione non superiore a 20 anni, di cui un tempo di costruzione non superiore a 3 anni", ed, infine, anche nello Studio di fattibilità (art. D.2.10) si dice che: "La concessione ha durata non superiore a venti anni”. In particolare nel modello sono stati ipotizzati 3 anni di progettazione e costruzione e 17 anni di gestione", si chiede di confermare che i 2 anni a cui fanno riferimento le Linee guida di progetto sono un refuso e che pertanto il tempo di progettazione e costruzione della casa circondariale non deve essere superiore a 3 anni.

Quesito 10

Con riferimento all’art. 11.2 del Disciplinare di gara, nel quale si richiede che nell'Offerta tecnico - qualitativa siano incluse l'"Articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l’indicazione dei tempi previsti di realizzazione" e "Una bozza di convenzione con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, cronoprogramma, capitolato di gestione”, si chiede di chiarire a cosa si riferisce il suddetto cronoprogramma, se alle fasi di progettazione e realizzazione oppure a quella di gestione (ad es. cronoprogramma della manutenzione), in quanto nelle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione all’art. 12 viene detto che l'articolo "Cronoprogramma e progettazione" deve disciplinare l'attuazione del cronoprogramma ma viene anche detto che "nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta" .

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito 9

Poiché nelle Linee guida di progetto si afferma che: "Il complesso dovrà essere rapidamente realizzabile, arredabile ed attivabile in 2 anni di tempo dalla consegna del suolo al soggetto affidatario", mentre nel Bando di gara viene indicata "una durata della concessione non superiore a 20 anni, di cui un tempo di costruzione non superiore a 3 anni", ed, infine, anche nello Studio di fattibilità (art. D.2.10) si dice che: "La concessione ha durata non superiore a venti anni”. In particolare nel modello sono stati ipotizzati 3 anni di progettazione e costruzione e 17 anni di gestione", si chiede di confermare che i 2 anni a cui fanno riferimento le Linee guida di progetto sono un refuso e che pertanto il tempo di progettazione e costruzione della casa circondariale non deve essere superiore a 3 anni.

Quesito 10

Con riferimento all’art. 11.2 del Disciplinare di gara, nel quale si richiede che nell'Offerta tecnico - qualitativa siano incluse l'"Articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l’indicazione dei tempi previsti di realizzazione" e "Una bozza di convenzione con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, cronoprogramma, capitolato di gestione”, si chiede di chiarire a cosa si riferisce il suddetto cronoprogramma, se alle fasi di progettazione e realizzazione oppure a quella di gestione (ad es. cronoprogramma della manutenzione), in quanto nelle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione all’art. 12 viene detto che l'articolo "Cronoprogramma e progettazione" deve disciplinare l'attuazione del cronoprogramma ma viene anche detto che "nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta" .

RISPOSTE 9 E 10

9. Nello studio di fattibilità sono stati considerati: 1 anno di progettazione, 2 anni di costruzione e 17 anni di gestione. I 2 anni nelle linee guida di progetto si riferiscono ai 2 anni di costruzione. Si conferma che il tempo di progettazione e costruzione non deve superare 3 anni.

10. il cronoprogramma si riferisce alle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera.

Cordiali saluti

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

3

Pubblicata il 09/12/2013 13:43

Domanda

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

" Il valore relativo ai "Costi di Advisory Pubblica Amministrazione" non è soggetto a ribasso e deve essere pagato dal Concessionario al Concedente contestualmente alla firma dell'affidamento della Concessione"

"Der Betrag ."Costi di Advisory Pubblica Amministrazione" unterliegt nicht dem Abschlag und muss vom Konzessionär an den Konzessionsgeber bei Unterzeichnung der Konzession bezahlt werden."

Cordiali saluti

Mit freundlichen Grüßen

PER IL RUP

Dr. Sandra Zampedri

4

Pubblicata il 11/12/2013 11:10

Domanda

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

RISPOSTA

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito n. ...

Un’impresa ha posto i seguenti quesiti:

1. Le "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione" richiedono, all'art. 18, che la misura delle penali dovrà essere "quella massima di legge". Allo stesso tempo, tuttavia, le medesime prevedono che il sistema delle penali dovrà essere "coerente, adeguato e progressivo".

Si rileva, da questo punto di vista, una contraddizione, atteso che l'applicazione delle penali massime normativamente previste sarebbe evidentemente incompatibile col principio della progressività.

Alla luce di ciò, si chiede di chiarire in che modo debba essere interpretata la disposizione in esame.

2. Con riferimento all'art. 31, si chiede di chiarire la portata della previsione delle "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione", per la quale "in caso di estinzione del contratto prima del collaudo, non viene riconosciuto l'indennizzo per il mancato guadagno". Alla luce dell'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 sembrerebbe che, laddove l'Opera sia terminata e non ancora collaudata, spetti comunque al Concessionario un indennizzo pari al 10 per cento della parte del servizio ancora da Gestire.

3. Si chiede di confermare che la polizza ai sensi dell'art. 129, co. 2 del D.Lgs. n. 163/06, richiesta dallo Studio di Fattibilità (pag. 89), sia relativa al 100% del valore dell'immobile. Si segnala, a tale proposito, che l'art. 126 del DPR 207/2010 pone come limite massimo per questo genere di polizza un valore corrispondente al 40% del valore dell'immobile.

4. Si chiede di chiarire se l'aggiudicataria sia tenuta anche a inserire in Convenzione anche la cauzione di importo pari al 2,5% indicata nello studio di fattibilità (pag. 89), considerato che tale cauzione ha carattere provvisorio e non è richiesta né nel Bando, né nel Disciplinare, né nelle "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione"

Risposta:

1. Per le penali da applicare in fase di costruzione, per le quali la norma prevede una specifica quantificazione, l’importo minimo da fissare deve essere quello massimo previsto dalla norma. Ciò non toglie che il sistema possa e debba essere progressivo.

2. La previsione di cui all’art. 31 delle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione è conforme all’art. 158 del d.lgs. 163/2006 che, in caso di risoluzione, prevede un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire oppure della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario, tracciando implicitamente il distinguo tra le due ipotesi alternative al momento del collaudo dell’opera

3. Si conferma che la polizza di cui all’art. 129, comma 2, del d.lgs. 163/2006 deve essere pari al valore dell’immobile: in ragione dell’estrema rilevanza e delicatezza dell’opera, la stazione appaltante ha stabilito, essendole consentito in base all’art. 17 del d.lgs. 163/2006, di derogare all’art. 126 del Regolamento

4. Non è certo che, al momento della stipula della convenzione, la cauzione in questione sia già stata svincolata, per cui è opportuno prevedere nello schema di convenzione che è stata prestata. Nella convenzione da stipularsi, poi, il riferimento sarà eventualmente eliminato nel caso in cui la cauzione sia già stata svincolata.

A richiesta i chiarimenti sono tradotti in lingua tedesca.

Auf Antrag werden die Erläuterungen in die deutsche Sprache übersetzt.

Cordiali saluti - Mit freundlichen Grüßen

Per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

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