Agentur für öffentliche Verträge – AOV - Einheitliche Vergabestelle BauaufträgeElektronische Ausschreibung004959/2013

AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

(Zuschlag in Bearbeitung)
Vergabe mittels offenen Verfahrens gemäß Art. 17 Abs. 3 und Art. 153 Abs. 1–14 GvD Nr. 163/2006 einer Konzession, welche die Finanzierung, die endgültige und Ausführungsplanung, den Bau und die Verwaltung der neuen Justizvollzugsanstalt Bozen zum Gegenstand hat.
Art des Auftrags:
Bauleistungen
Sektor:
Ordentlich
Art der Realisierung:
Projektfinanzierung
Art des Verfahrens:
Offen
Art der Ausführung:
Elektronisch (online)
Abwicklung der Ausschreibung:
Ausschreibung in geschlossenem Umschlag
Datum der Veröffentlichung:
15/07/2013 09:24
Ausschluss:
Ja, laut Art. 17 Gv.D. 163/2006
Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners:
Offenes Verfahren

Zusätzliche Informationen

Leistungsart:
Planung und Ausführung (auf Basis eines Einreichprojektes)

Kategorien

  • OG01. Zivil- und Industriebauten ( VIII )

Teilnahme- und wirtschaftliche Kriterien

Teilnahme an allen Losen verpflichtend:
Ja
Zuschlagskriterium:
Wirtschaftlich günstigstes Angebot (Umgekehrte Proporzionalität)
Ablauf der Vergabe: Abschlag - Aufgebot:
Abschlag in Währung ( Euro )
Dezimalstellen:
2

Lose

#BetreffCIGBetragAnlagenAnfragenPunkte PreisPunkte Qualität
1AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN523542596063.579.147,50 €0830,0070,00

Anfragen zur Versendung von Dokumenten

# Dokument Art der Anfrage Anmerkungen
1 Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums Administrative Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen)
Elektronisch mit digitaler Unterschrift
Gemeinsame Übermittlung
2 ANLAGE A - Teilnahmeantrag Administrative Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen)
Elektronisch mit digitaler Unterschrift
Getrennte Übermittlung

Anlagen

# Dokument
1 Linee guida schema convenzione
2 ANGABEN JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
3 Benefit sharing DE
4 Benefit sharing
5 Indicazioni per appalto nuovo carcere
6 Linee guida per il PEF
7 Richtlinien für die Abfassung des Vereinbarungsmuster
8 Disciplinare di gara
9 Wiedergabe des Textes der Bekanntmachung
10 Download Documento Bando di gara (141,39 KB)
11 Download Documento Auftragsbekanntmachung (147,11 KB)
12 Riproduzione del testo del bando di gara
13 Projektrichtlinien
14 Richtlinien zur Erstellung des Wirtschafts- und Finanzplans
15 Ausschreibungsbedingungen
16 Vereinbarung mit Beschluss
17 Linee per la progettazione

Datum

Beginn Angebotseinreichung:
15/07/2013 09:25:00
Ende Angebotseinreichung:
20/12/2013 12:00:00
Unterlagen verfügbar bis zum: 20/12/2013 12:00

Mitteilungen der Vergabestellen

# Mitteilungen
1

Pubblicata il 16/07/2013 08:52

Modifica/Abänderung

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Si comunica la modifica delle date del bando in oggetto.

Cordiali saluti

RP

Dr. Paolo Montagner

Es wird die Abänderung der Terminine für die gegenständliche Auschreibung mitgeteilt.

Mit freundlichen Grüßen

VV

Dr. Paolo Montagner

Download Allegato comunicazione-t50327i0a7357e16797.pdf
Download Allegato comunicazione-t50327i0a7357e16797_1.pdf
2

Pubblicata il 17/07/2013 14:36

Comunicazione rettifiche bando / Mitteilung Richtigstellungen der Bekanntmachung

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

In allegato si trasmettono le due rettifiche al bando in oggetto.

Cordiali saluti

per il RP

Dr. Sandra Zampedri

In der Anlage finden Sie die zwei Richtigstellungen der gegenständlichen Bekanntmachung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. der VV

Dr. Sandra Zampedri

Download Allegato comunicazione-t50327i0a7357e16797_2.pdf
Download Allegato comunicazione-t50327i0a7357e16797_3.pdf
Download Allegato comunicazione-t50327i0a7357e16797_4.pdf
Download Allegato comunicazione-t50327i0a7357e16797_5.pdf
3

Pubblicata il 03/09/2013 15:42

chiarimento - Klarstellung

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

QUESITO n. 1 - DOMANDA

Un progettista – libero professionista chiede se sia possibile partecipare alla gara, in qualità di progettista, senza l’Abilitazione temporanea, abilitazione che in tale ipotesi sarebbe eseguita in un secondo momento in caso di aggiudicazione.

Più in particolare, il progettista rileva che sul sito del “sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica” si indica che «per i liberi professionisti, singoli o associati, è l’Amministrazione appaltante o usuaria del bene che, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, richiede il rilascio dell’abilitazione».

QUESITO n. 1 - RISPOSTA

Come già precisato con la risposta al chiarimento pubblicata in data 22.8.2013 si ribadisce che ai fini della partecipazione alla gara in esame, per il cui affidamento vi è stata la dichiarazione di esecuzione con speciali misure di sicurezza, gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso e produrre de minimis l’Abilitazione Preventiva. A tale riguardo si precisa che ai sensi del punto III.2.1 del bando di gara “l’AP o il NOSI devono, inoltre, essere posseduti dai soggetti progettisti, sia che facciano parte del raggruppamento di imprese sia che si tratti di soli soggetti esterni al raggruppamento”.

Il fatto che il soggetto progettista sia un libero professionista non è un ostacolo all’ottenimento dell’AP ai sensi della normativa vigente.

Infatti:

l’art. 1, lett. aa), e l’art. 40 del DPCM 22.07.2011 specificano che l’abilitazione preventiva è rilasciata agli operatori economici;

l’art. 1, lett. z), del medesimo DPCM definisce “operatore economico” «l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi, come definiti dall’art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

a sua volta, l’art. 3, comma 22, del d.lgs. 163/06 precisa che «il termine “operatore economico” comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi» ed il comma 19 del medesimo articolo prescrive che «i termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi».

Dunque, è indubbio che anche i progettisti liberi professionisti rientrino nella nozione di “operatori economici” e, dunque, agli stessi debba essere rilasciata l’AP, se richiesta.

In subordine, nell’ipotesi in cui l’Autorità preposta neghi il rilascio dell’AP in quanto il progettista è una persona fisica e non una persona giuridica, si ritiene possa considerarsi ammissibile anche il possesso dell’Abilitazione Temporanea (AT). In questo caso, comunque, l’AT deve essere posseduta al momento della partecipazione alla gara: alla richiesta della stessa, dunque, dovrebbe provvedere l’impresa che intende impiegare il progettista libero professionista ai fini della partecipazione alla gara e della redazione del progetto preliminare che deve essere offerto. Infatti, l’art. 23 del DPCM 22.07.2011 stabilisce che il NOS (e, dunque, anche l’AT) per una determinata persona fisica è richiesto dal soggetto pubblico o privato abilitato che intende impiegarla in attività che comportano la trattazione di informazioni protette.

Distinti saluti

L'agenzia per i contratti pubblici

ANFRAGE Nr. 1 - FRAGE:

Ein freischaffender Projektant beantragt die Klärung der Frage, ob es möglich ist, sich am Wettbewerb als Projektant zu beteiligen, und zwar ohne präventiven Sicherheitsnachweis, der gegebenenfalls in einem zweiten Moment bei Zuschlag der Leistungen nachgereicht wird.

Insbesondere bemerkt der Projektant, dass über den Link „Informationssystem für die Sicherheit der Republik“ zu erfahren ist, dass „für die Freiberufler, einzeln oder in Gemeinschaft, die ausschreibende Körperschaft oder die Körperschaft, die den Bau benutzt, den Antrag auf Ausstellung des Sicherheitsnachweises stellt, und zwar nach Eingang des Antrages auf Teilnahme am Wettbewerb“.

ANFRAGE Nr. 1 - ANTWORT:

Wie bereits mit Antwort der Klarstellung veröffentlicht am 22.8.2013 präzisiert wurde, wird hiermit bestätigt, dass für die Beteiligung am gegenständlichen Wettbewerb, für dessen Zuteilung erklärtermaßen vorgesehen ist, dass er nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden darf, die Wirtschaftsteilnehmer im Besitz des präventiven Sicherheitsnachweises sein und wenigstens diesen einreichen müssen. In diesem Zusammenhang wird präzisiert, dass gemäß Punkt III.2.1. der Ausschreibung auch die Projektanten den AP oder NOSI besitzen müssen, unabhängig davon, ob sie sich bei einer Bietergemeinschaft beteiligen oder als selbständige Subjekte.

Die Tatsache, dass der Projektant ein Freiberufler ist, stellt gemäß geltenden Bestimmungen kein Hindernis dar, um den präventiven Sicherheitsnachweis zu erhalten.

Es wird auf Folgendes verwiesen:

Art. 1 Buchst. aa) und Art. 40 des DPMR vom 22.07.2011, die vorsehen, dass der präventive Sicherheitsnachweis den Wirtschaftsteilnehmern ausgestellt wird;

Art. 1 Buchst. z) desselben DPMR, der vorsieht, dass der Begriff „Wirtschaftsteilnehmer“ sowohl den Unternehmer, den Lieferanten und Dienstleistungserbringer als auch Bietergemeinschaften oder Konsortien von diesen Subjekten umfasst, wie diese im Art. 3 des Gv.D. vom 12. April 2006, Nr. 163, definiert sind;

Ebenso besagt Art. 3 Absatz 22 des Gv.D. Nr. 163/06, dass der Ausdruck „Wirtschaftsteilnehmer“ sowohl Unternehmen als auch Lieferanten und Dienstleistungserbringer sowie Bietergemeinschaften oder Konsortien von diesen Subjekten umfasst, und Absatz 19 desselben Artikels schreibt vor, dass die Begriffe „Unternehmer“, „Lieferant“ und „Dienstleistungserbringer“ natürliche oder juristische Personen oder Körperschaften ohne Rechtspersönlichkeit umfassen, einschließlich der Europäischen Wirtschaftlichen Interessensvereinigung (EWIV), gegründet gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juli 1991, Nr. 240, die auf dem Markt die Ausführung von Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren bzw. die Erbringung von Dienstleistungen anbieten.

Der Begriff „Wirtschaftsteilnehmer“ umfasst daher zweifellos auch die freischaffenden Projektanten und für diese muss, sofern verlangt, ein präventiver Sicherheitsnachweis ausgestellt werden.

Im untergeordneten Sinn, im Falle dass die zuständige Behörde den Sicherheitsnachweis nicht ausstellt, weil der Projektant eine natürliche und nicht eine juristische Person ist, kann man auch den zeitweiligen Sicherheitsnachweis (AT) gelten lassen. In diesem Fall muss der Sicherheitsnachweis (AT) bereits bei der Teilnahme am Wettbewerb vorhanden sein: der Sicherheitsnachweis muss in diesem Fall vom Unternehmen beantragt werden, das den Projektanten beauftragt, um am Wettbewerb teilnehmen zu können und um das Vorprojekt zu erstellen, das angeboten wird. Art. 23 des DPMR vom 22.7.2011 sieht nämlich vor, dass die NOS (und daher auch der AT) für eine bestimmte natürliche Person vom privaten oder öffentlichen befähigten Subjekt beantragt wird, das beabsichtigt, diese Person für die Behandlung von geschützten Informationen zu beauftragen.

Mit freundlichen Grüßen

Agentur für öffentliche Verträge

4

Pubblicata il 11/09/2013 15:38

...

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Comunicazione - Mitteilung

Il sito si trova a Bolzano su seguenti coordinate: 46.46602 Nord, 11.325057 Est

Si acceda da: Uscita autostrada Bolzano Sud - Via Einstein a destra Via Agruzzo - il primo frutteto a destra – liberamente accessibile.

Die Liegenschaftbefindet sich in Bozen unter folgenden Koordinaten: 46.46602 Nord, 11.325047 Osten

Anfahrt: Ausfahrt Autobahn Bozen Süd - Einsteinstraße, rechts, Agruzzo str. - die erste Obstwiese rechts - frei zugänglich

5

Pubblicata il 11/09/2013 15:43

...

Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante

Ausschreibung: AOV 038/13 JUSTIZVOLLZUGSANSTALT BOZEN

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Domanda

Un’impresa chiede se sia ammissibile la partecipazione alla gara da parte di un’impresa in possesso dell’Abilitazione Preventiva (A.P.) conseguita in data antecedente all’entrata in vigore del DPCM 22 luglio 2011 e tuttora in corso di validità, sino al livello “RISERVATISSIMO/NATO”.

Risposta:

Ai sensi dell’art. 48 del DPCM 22 luglio 2011 “le abilitazioni di sicurezza industriale rilasciate ai sensi del DPCM 3 febbraio 2006 citato in premessa, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano efficacia sino alla loro scadenza”, per cui la partecipazione è senz’altro ammissibile se si è in possesso di Abilitazione Preventiva conseguita in data antecedente all’entrata in vigore del DPCM 22.07.2011 purché la stessi conservi la sua validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Frage:

In Bezug auf den präventiven Sicherheitsnachweis beantragt ein Unternehmen die Klärung der Frage, ob für die Zulassung zum Wettbewerb der Besitz eines präventiven Sicherheitsnachweises, der als SEHR VERTRAULICH/NATO eingestuft ist und vor Inkrafttreten des DPMR vom 22. Juli 2011 erworben wurde, ausreicht.

Antwort:

Im Sinne von Art. 48 DPMR vom 22 Juli 2011 bleibt die Wirksamkeit „des präventive Sicherheitsnachweis, der gemäß DPMR vom 3. Februar 2006, das in der Prämisse angeführt wird, erlassen wurde und bei Inkrafttreten dieses Dekretes gültig war, bis zum Verfall derselben, aufrecht“. Daher ist die Beteiligung am Bewerb zulässig, wenn der Besitz eines präventiven Sicherheitsnachweises nachgewiesen wird, der vor Inkrafttreten des DPMR vom 22. Juli 2011 erworben wurde und dessen Gültigkeit bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote, aufrecht bleibt.

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Erläuterungen

# Erläuterungen
1

Pubblicata il 22/08/2013 14:42

Antrag

Quesito:

Un’impresa chiede chiarimenti in merito alla richiesta dell’Abilitazione Preventiva per la partecipazione alla gara. In particolare chiede:

- se, sulla base delle istruzioni contenute sul sito www.sicurezzanazionale.gov.it, possa accedersi all’interpretazione per cui non è necessario possedere né produrre alcun tipo di abilitazione di sicurezza per poter partecipare alla gara stessa;

- per quali soggetti vada richiesta l’abilitazione temporanea di sicurezza ai fini dell’ottenimento dell’Abilitazione Preventiva.

Frage:

In Bezug auf den präventiven Sicherheitsnachweis zur Beteiligung am Wettbewerb beantragt ein Unternehmen die Klärung folgender Fragen:

 ob die Anweisungen, die über den Link www.sicurezzanazionale.gov.it, abrufbar sind, bedeuten können, dass es für die Teilnahme am Wettbewerb nicht notwendig ist, einen Sicherheitsnachweis welcher Art auch immer zu besitzen oder vorzulegen;

 welche Rechtssubjekte einen einstweiligen Sicherheitsnachweis beantragen müssen, um später den präventiven Sicherheitsnachweis zu erhalten.

ANTWORT

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Risposta:

Il DPCM 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate) è estremamente chiaro sull’ambito di applicazione della disciplina dell’Abilitazione Preventiva e del Nulla Osta di Sicurezza. In particolare:

a) l’art. 1, lett. aa), espressamente definisce l’Abilitazione Preventiva (AP) come «il provvedimento che consente all’operatore economico la partecipazione a gare d’appalto o a procedure finalizzate all’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza»;

b) l’art. 1, lett. bb), espressamente definisce il Nulla Osta di Sicurezza Industriale (NOSI) come «il provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto finalizzate all’affidamento di contratti classificati o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza […]»;

c) l’art. 40 stabilisce che agli operatori economici è richiesta l’Abilitazione Preventiva (AP) «per partecipare a gare d’appalto o procedure per l’affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o RISERVATO o dichiarati eseguibili con speciali misure di sicurezza».

Alla luce di ciò, è pacifico che per la gara in oggetto, per il cui affidamento vi è stata la dichiarazione di esecuzione con speciali misure di sicurezza, gli operatori economici partecipanti devono possedere e produrre de minimis l’Abilitazione Preventiva, non rilevando eventuali indicazioni diverse contenute nel sito www.sicurezzanazionale.gov.it

In ogni caso, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara, la stazione appaltante si attiverà presso l’Autorità competente per sollecitare l’esame delle istanze che dovessero essere presentate.

Per quanto concerne i soggetti per i quali deve essere richiesta l’abilitazione temporanea ai fini dell’ottenimento dell’Abilitazione Preventiva, si tratta di tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare l’impresa e di quelle incaricate di trattare le informazioni relative allo specifico contratto (de minimis, i legali rappresentanti, i direttori tecnici, i soggetti firmatari della progettazione ed almeno parte del personale che, per lo svolgimento del proprio lavoro, debba venire a conoscenza di informazioni riservate relative all’opera quali le caratteristiche e la struttura degli impianti di sicurezza).

Antwort:

Das DPMR vom 22. Juli 2011 (Bestimmungen für den administrativen Schutz des Staatsgeheimnisses und klassifizierter Informationen) beschreibt klar und deutlich den Anwendungsbereich der Bestimmungen zum präventiven Sicherheitsnachweis (AP) und zur Genehmigung für Sicherheit (NOS). Insbesondere sei in diesem Zusammenhang auf folgende Stellen verwiesen:

a) Art. 1 Buchst. aa) definiert ausdrücklich den präventiven Sicherheitsnachweis (AP) als jene „Maßnahme, die es dem Wirtschaftstreibenden erlaubt, am Wettbewerb teilzunehmen oder an Verfahren, die die Vergabe von Aufträgen betreffen, die als SEHR VERTRAULICH oder VERTRAULICH eingestuft sind oder nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen“;

b) Art. 1 Buchst. bb) legt ausdrücklich die Genehmigung für industrielle Sicherheit (NOSI) als jene Maßnahme fest, „die es dem Wirtschaftstreibenden erlaubt, klassifizierte Informationen zu behandeln und zu verwalten und sich am Wettbewerb für die Vergabe von Aufträgen zu beteiligen, die nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen […]“;

c) Art. 40 besagt, dass die Wirtschaftstreibenden den präventiven Sicherheitsnachweis (AP) vorlegen müssen, „um an Wettbewerben teilnehmen zu können oder an Verfahren zur Vergabe von Aufträgen, die als „SEHR VERTRAULICH“ oder „VERTRAULICH“ eingestuft sind oder nur unter Anwendung spezieller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden dürfen“.

In Bezug auf die gegenständliche Ausschreibung für Arbeiten, die unter Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen sind, geht aus den obigen Absätzen eindeutig hervor, dass die Bewerber mindestens eine präventive Sicherheitsbefähigung besitzen und vorlegen müssen, unbeschadet anderweitiger Bestimmungen wie jene unter dem Link www.sicurezzanazionale.gov.it.

Um möglichst viele Bewerber zu erreichen, wird die Vergabestelle in jedem Fall bei der zuständigen Behörde vorsprechen, damit die eingehenden Anträge so bald wie möglich behandelt werden.

Einen einstweiligen Sicherheitsnachweis zum späteren Erhalt des präventiven Sicherheitsnachweises müssen all jene beantragen, die ermächtigt sind, das Unternehmen zu vertreten und zu verpflichten sowie jene, die beauftragt sind, Informationen in Bezug auf den Vertrag zu verwalten (zumindest die gesetzlichen Vertreter, die technischen Leiter, die Unterzeichner des Projektes und wenigstens ein Teil des Personals, das im Rahmen seiner Arbeit Kenntnis von den vertraulichen Informationen haben muss, wie beispielsweise über die Eigenschaften und die Beschaffenheit der Sicherheitsanlagen).

2

Pubblicata il 09/12/2013 10:36

Antrag

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito 1

In riferimento all’utilizzo dei detenuti nell’erogazione dei servizi, si richiede di specificare se i detenuti possano svolgere le attività afferenti ai servizi (manutenzione, pulizia, lavanderia, ristorazione) in tutti o solo in parte dei fabbricati collocati all’interno della cinta, specificando in tal caso quali.

Quesito 2

Per quanto riguarda il servizio di pulizia aree interne (da svolgersi entro il perimetro della cinta) si richiede di confermare quanto disposto all’art. 6 del DPR 230/2000 nel quale si prevede che “I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati”, si richiede di:

■ confermare che le pulizie delle celle di detenzione esulano dalla gestione del concessionario;

■ di chiarire se la gestione della pulizia delle aree comuni delle sezioni (corridoi) e del padiglione detentivo (locali accessori e di servizio, scale, etc.) sia di competenza dei detenuti stessi (e pertanto dell’Amministrazione penitenziaria) ovvero a carico del concessionario;

■ di chiarire se le pulizie degli alloggiamenti dei detenuti semiliberi rientrino nel servizio di pulizia o se, come prevedibile per le celle di detenzione, la loro gestione rientri nelle competenze dei detenuti semiliberi stessi;

■ di specificare la competenza nella fornitura dei prodotti, degli strumenti e delle attrezzature necessari alla pulizia delle celle o di eventuali altre aree con gestione diretta da parte dei detenuti o dell’amministrazione penitenziaria;

Quesito 3

Per quanto riguarda la gestione del servizio mensa e bar interno del personale, si chiede di specificare con quale modalità sono stati considerati nel PEF i proventi del bar interno del personale. Si richiede inoltre di specificare se, come previsto dalle funzioni cui è adibito il padiglione “F05 - Mensa e cucina personale, sala convegno, bar, spaccio, servizi, spogliatoi” nello studio di fattibilità, sia a carico del concessionario anche la gestione di uno spaccio per il personale.

Quesito 4

Poiché dallo Studio di Fattibilità risulta che, ai fini della determinazione del canone, sono considerate quali prestazioni da remunerare la preparazione e cottura delle colazioni anche per i detenuti semiliberi, si chiede di chiarire le modalità con cui occorre provvedere alla somministrazione di dette colazioni, in quanto i detenuti semiliberi sono alloggiati al di fuori della cinta muraria. Pertanto si chiede di precisare se è necessario prevedere un servizio di consegna presso il modulo semiliberi o se sono previste ulteriori modalità di distribuzione.

Quesito 5

Si richiede di chiarire se la lavanderia detenuti prevista nei documenti di gara (Studio di fattibilità, B.1.3) debba essere utilizzata solo per i panni dei detenuti o se al suo interno debba essere previsto anche il lavaggio della biancheria piana.

Quesito 6

In riferimento a quanto specificato negli Atti di Gara (in particolare all’interno delle “Linee guida di progetto”), si chiede di chiarire se è carico del Concessionario la manutenzione delle lavatrici a gettone che devono essere installate nella caserma agenti e nel modulo semiliberi, e, di conseguenza, se i proventi derivanti dall’attività di lavanderia a gettone (importo dei gettoni) spettano al Concessionario.

Quesito 7

Si chiede di confermare che il servizio di lavaggio posto letto sia escluso per caserma, infermeria e alloggi, dal momento che nello Studio di fattibilità tale servizio viene computato solo per i posti letto di detenuti e semiliberi.

Quesito 8

Si chiede di chiarire come deve essere gestita la lavanderia per il lavaggio dei panni dei detenuti, ovvero:

■ se deve essere gestita da detenuti lavoratori (che quindi passano nelle varie celle a raccogliere i vestiti, li lavano nella lavanderia e poi li ridistribuiscono cella per cella) oppure tutti i detenuti possono accedervi e farne uso in modo autonomo

■ se la fornitura dei prodotti per i trattamenti di lavaggio è a carico del Concessionario oppure ogni detenuto li deve acquistare ed utilizzare per sé

■ se è a carico del Concessionario la manutenzione delle attrezzature installate presso la lavanderia

Quesito 9

Poiché nelle Linee guida di progetto si afferma che: "Il complesso dovrà essere rapidamente realizzabile, arredabile ed attivabile in 2 anni di tempo dalla consegna del suolo al soggetto affidatario", mentre nel Bando di gara viene indicata "una durata della concessione non superiore a 20 anni, di cui un tempo di costruzione non superiore a 3 anni", ed, infine, anche nello Studio di fattibilità (art. D.2.10) si dice che: "La concessione ha durata non superiore a venti anni”. In particolare nel modello sono stati ipotizzati 3 anni di progettazione e costruzione e 17 anni di gestione", si chiede di confermare che i 2 anni a cui fanno riferimento le Linee guida di progetto sono un refuso e che pertanto il tempo di progettazione e costruzione della casa circondariale non deve essere superiore a 3 anni.

Quesito 10

Con riferimento all’art. 11.2 del Disciplinare di gara, nel quale si richiede che nell'Offerta tecnico - qualitativa siano incluse l'"Articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l’indicazione dei tempi previsti di realizzazione" e "Una bozza di convenzione con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, cronoprogramma, capitolato di gestione”, si chiede di chiarire a cosa si riferisce il suddetto cronoprogramma, se alle fasi di progettazione e realizzazione oppure a quella di gestione (ad es. cronoprogramma della manutenzione), in quanto nelle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione all’art. 12 viene detto che l'articolo "Cronoprogramma e progettazione" deve disciplinare l'attuazione del cronoprogramma ma viene anche detto che "nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta" .

ANTWORT

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito 9

Poiché nelle Linee guida di progetto si afferma che: "Il complesso dovrà essere rapidamente realizzabile, arredabile ed attivabile in 2 anni di tempo dalla consegna del suolo al soggetto affidatario", mentre nel Bando di gara viene indicata "una durata della concessione non superiore a 20 anni, di cui un tempo di costruzione non superiore a 3 anni", ed, infine, anche nello Studio di fattibilità (art. D.2.10) si dice che: "La concessione ha durata non superiore a venti anni”. In particolare nel modello sono stati ipotizzati 3 anni di progettazione e costruzione e 17 anni di gestione", si chiede di confermare che i 2 anni a cui fanno riferimento le Linee guida di progetto sono un refuso e che pertanto il tempo di progettazione e costruzione della casa circondariale non deve essere superiore a 3 anni.

Quesito 10

Con riferimento all’art. 11.2 del Disciplinare di gara, nel quale si richiede che nell'Offerta tecnico - qualitativa siano incluse l'"Articolazione delle diverse fasi della prestazione, compresa l’indicazione dei tempi previsti di realizzazione" e "Una bozza di convenzione con specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, cronoprogramma, capitolato di gestione”, si chiede di chiarire a cosa si riferisce il suddetto cronoprogramma, se alle fasi di progettazione e realizzazione oppure a quella di gestione (ad es. cronoprogramma della manutenzione), in quanto nelle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione all’art. 12 viene detto che l'articolo "Cronoprogramma e progettazione" deve disciplinare l'attuazione del cronoprogramma ma viene anche detto che "nello schema di convenzione non devono essere quantificati i tempi per la progettazione, in quanto questi costituiscono criterio di valutazione economica dell'offerta" .

RISPOSTE 9 E 10

9. Nello studio di fattibilità sono stati considerati: 1 anno di progettazione, 2 anni di costruzione e 17 anni di gestione. I 2 anni nelle linee guida di progetto si riferiscono ai 2 anni di costruzione. Si conferma che il tempo di progettazione e costruzione non deve superare 3 anni.

10. il cronoprogramma si riferisce alle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera.

Cordiali saluti

per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

3

Pubblicata il 09/12/2013 13:43

Antrag

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

ANTWORT

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

" Il valore relativo ai "Costi di Advisory Pubblica Amministrazione" non è soggetto a ribasso e deve essere pagato dal Concessionario al Concedente contestualmente alla firma dell'affidamento della Concessione"

"Der Betrag ."Costi di Advisory Pubblica Amministrazione" unterliegt nicht dem Abschlag und muss vom Konzessionär an den Konzessionsgeber bei Unterzeichnung der Konzession bezahlt werden."

Cordiali saluti

Mit freundlichen Grüßen

PER IL RUP

Dr. Sandra Zampedri

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Pubblicata il 11/12/2013 11:10

Antrag

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

ANTWORT

Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante

Gara: AOV 038/13 PENITENZIARIO BOLZANO

Quesito n. ...

Un’impresa ha posto i seguenti quesiti:

1. Le "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione" richiedono, all'art. 18, che la misura delle penali dovrà essere "quella massima di legge". Allo stesso tempo, tuttavia, le medesime prevedono che il sistema delle penali dovrà essere "coerente, adeguato e progressivo".

Si rileva, da questo punto di vista, una contraddizione, atteso che l'applicazione delle penali massime normativamente previste sarebbe evidentemente incompatibile col principio della progressività.

Alla luce di ciò, si chiede di chiarire in che modo debba essere interpretata la disposizione in esame.

2. Con riferimento all'art. 31, si chiede di chiarire la portata della previsione delle "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione", per la quale "in caso di estinzione del contratto prima del collaudo, non viene riconosciuto l'indennizzo per il mancato guadagno". Alla luce dell'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 sembrerebbe che, laddove l'Opera sia terminata e non ancora collaudata, spetti comunque al Concessionario un indennizzo pari al 10 per cento della parte del servizio ancora da Gestire.

3. Si chiede di confermare che la polizza ai sensi dell'art. 129, co. 2 del D.Lgs. n. 163/06, richiesta dallo Studio di Fattibilità (pag. 89), sia relativa al 100% del valore dell'immobile. Si segnala, a tale proposito, che l'art. 126 del DPR 207/2010 pone come limite massimo per questo genere di polizza un valore corrispondente al 40% del valore dell'immobile.

4. Si chiede di chiarire se l'aggiudicataria sia tenuta anche a inserire in Convenzione anche la cauzione di importo pari al 2,5% indicata nello studio di fattibilità (pag. 89), considerato che tale cauzione ha carattere provvisorio e non è richiesta né nel Bando, né nel Disciplinare, né nelle "Linee Guida per la redazione dello Schema di Convenzione"

Risposta:

1. Per le penali da applicare in fase di costruzione, per le quali la norma prevede una specifica quantificazione, l’importo minimo da fissare deve essere quello massimo previsto dalla norma. Ciò non toglie che il sistema possa e debba essere progressivo.

2. La previsione di cui all’art. 31 delle Linee guida per la redazione dello schema di convenzione è conforme all’art. 158 del d.lgs. 163/2006 che, in caso di risoluzione, prevede un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire oppure della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario, tracciando implicitamente il distinguo tra le due ipotesi alternative al momento del collaudo dell’opera

3. Si conferma che la polizza di cui all’art. 129, comma 2, del d.lgs. 163/2006 deve essere pari al valore dell’immobile: in ragione dell’estrema rilevanza e delicatezza dell’opera, la stazione appaltante ha stabilito, essendole consentito in base all’art. 17 del d.lgs. 163/2006, di derogare all’art. 126 del Regolamento

4. Non è certo che, al momento della stipula della convenzione, la cauzione in questione sia già stata svincolata, per cui è opportuno prevedere nello schema di convenzione che è stata prestata. Nella convenzione da stipularsi, poi, il riferimento sarà eventualmente eliminato nel caso in cui la cauzione sia già stata svincolata.

A richiesta i chiarimenti sono tradotti in lingua tedesca.

Auf Antrag werden die Erläuterungen in die deutsche Sprache übersetzt.

Cordiali saluti - Mit freundlichen Grüßen

Per il RUP

Dr. Sandra Zampedri

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